Con il varo di nuove norme in tema di impignorabilità delle pensioni, gli uffici territoriali Inps debbono occuparsi dei rimborsi di quanto in precedenza trattenuto. I dettagli.
In termini pratici il pignoramento della pensione consiste in una procedura giudiziaria, nello specifico un’esecuzione forzata, che consente a un creditore di recuperare forzosamente il proprio credito, prelevando una parte della pensione del debitore.
La procedura è dettagliatamente e rigorosamente stabilita dalla legge, ma è vero che oggi c’è una via d’uscita grazie ad una circolare Inps di alcuni giorni fa, che di fatto ‘alleggerisce’ la posizione di chi subisce il pignoramento.
Sono all’orizzonte infatti veri e propri rimborsi Inps grazie all’impignorabilità pensioni fino a mille euro, tenuto conto della data spartiacque del 22 settembre 2022. Vediamo più da vicino che cosa è cambiato.
Rimborso Inps pignoramento pensioni: il rilievo della circolare n. 38 del 3 aprile scorso e cosa cambia
Onde aver ben chiara la portata delle novità e il perché dei rimborsi pensione Inps al via, dobbiamo fare riferimento alla circolare n. 38 del 3 aprile scorso, documento che contiene tutte le regole applicative in tema di novità varate con l’art. 21-bis del decreto legge 115/2022, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali – il cosiddetto decreto “Aiuti bis“.
Ebbene, oggi le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità al posto del trattamento previdenziale o di altri assegni di quiescenza non possono essere sottoposte a pignoramento – e dunque ad esecuzione forzata – per la soddisfazione della pretesa del creditore:
- per un ammontare pari al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale,
- e comunque entro un minimo di mille euro.
Inoltre, la parte che supera detto ammontare è pignorabile entro specifici limiti previsti dalla legge.
L’anteriore limite ai pignoramenti sulle pensioni era diverso perché corrispondente all’assegno sociale aumentato della metà. Perciò nel 2023 il tetto è aumentato (il doppio dell’assegno sociale) ed è stato previsto il minimo di mille euro, anteriormente non previsto. Da notare inoltre che l’ammontare dell’importo dell’assegno sociale per l’anno scorso corrispondeva a 469,03 euro, mentre nell’anno in corso è pari a 503,27 euro.
Rimborso pignoramento pensioni: i compiti delle strutture territoriali Inps
La circolare Inps specifica che il nuovo limite o soglia di impignorabilità ha efficacia a partire dal 22 settembre 2022, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Aiuti bis, sui procedimenti esecutivi “pendenti”. Dal punto di vista tecnico, per “pendenti” si intendono quei procedimenti esecutivi notificati in base alla legge, per cui non sia ancora stata notificata all’Inps – nella qualità di terzo esecutato – l’ordinanza di assegnazione, la quale costituisce l’atto conclusivo dell’esecuzione forzata.
Ebbene, come spiegato all’interno della circolare n. 38 dello scorso 3 aprile, che contiene infatti utili istruzioni a riguardo, le strutture territoriali dell’istituto di previdenza provvederanno al ricalcolo e al rimborso del pignoramento pensioni laddove le trattenute non siano in linea con la nuova soglia, da ottobre dello scorso anno.
In buona sostanza, gli importi accantonati saranno distinti con riferimento all’arco temporale nel quale si inseriscono. In particolare:
- fino al rateo di pensione di settembre dello scorso anno – anteriore all’entrata in vigore del Decreto Aiuti bis – gli importi resteranno accantonati in attesa della notifica dell’ordinanza di assegnazione e delle istruzioni in essa incluse;
- a partire dal rateo di pensione di ottobre 2022, l’entità delle somme sarà invece oggetto di rimodulazione o azzeramento, con successivo rimborso al pensionato debitore di quanto trattenuto in più, rispetto ai nuovi limiti di cui al decreto Aiuti Bis.
Rimborso Inps pensioni pignorate: precisazioni finali
Tutti coloro che sono interessati ai rimborsi pensioni in oggetto, debbono sapere che essi saranno eseguiti d’ufficio da parte dell’istituto di previdenza. Ciò infatti avverrà a cura delle strutture territorialmente competenti, con accredito sui trattamenti pensionistici degli interessati e nell’osservanza delle tempistiche dovute a motivi di ambito tecnico-procedurale e contabile.
Conseguentemente se il rimborso si compirà d’ufficio, il pensionato non sarà tenuto a presentare domanda ad hoc.
Per ulteriori dettagli rinviamo comunque al testo completo della circolare Inps n. 38 del 3 aprile scorso, disponibile in questa pagina.