La legge prevede norme specifiche in fatto di fallimento della banca e tutela del correntista, grazie al Fitd. Ecco cosa ricordare a riguardo.
La popolarità delle banche oggigiorno non è di certo ai picchi, se pensiamo alle recenti turbolenze e al crac dell’istituto di credito americano SVB, come pure al salvataggio in extremis di Credit Suisse da parte di UBS.
Ecco allora che qualche dubbio o preoccupazione può emergere tra i correntisti, e specialmente tra coloro che si chiedono che cosa succederebbe al proprio conto corrente in caso di fallimento della propria banca.
Di seguito intendiamo parlare proprio di questo argomento, vedendo quali sono le conseguenze nel caso di dissesto finanziario dell’istituto. Ci sono rischi di perdere i propri risparmi oppure no? Il cliente è tutelato? E, se sì, in che modo? Di seguito le precisazioni sulle regole di riferimento in proposito.
Fallimento della banca e tutela dei conti correnti: il ruolo del curatore fallimentare
Certamente il fallimento di una banca è un evento improbabile, ma non impossibile. Come accennato in apertura, non si può mai essere sicuri al 100% della tenuta finanziaria di un istituto: lo hanno provato i fatti che nelle ultime settimane hanno interessato prima l’istituto di credito americano Silicon Valley Bank e poi lo svizzero Credit Suisse.
Come stanno effettivamente le cose? I clienti sono tutelati dai rischi di crac? Ebbene ricordiamo che le nostre norme di legge indicano che in ipotesi di fallimento, la situazione viene seguita da un curatore fallimentare ad hoc, vale a dire una figura professionale e dotata delle adeguate competenze, avente il compito di provvedere all’amministrazione del patrimonio. Tecnicamente il curatore esegue tutte le operazioni della procedura fallimentare sotto il controllo del giudice delegato e del comitato dei creditori.
Ruolo chiave del curatore fallimentare è il seguente:
- vendere i beni della banca;
- pagare i titolari di credito secondo un ordine prioritario fissato dalla legge.
Il punto è proprio questo: onde cogliere quest’ultimo obiettivo, c’è anche la possibilità di attingere anche ai conti correnti dei clienti. Approfondiamo questo tema.
La funzione del Fondo interbancario di tutela dei depositi
Non dimentichiamo che in situazione di dissesto della banca, emerge l’utilità del cd. Fondo interbancario di tutela dei depositi – Fitd. E’ noto che in Italia copre depositi a risparmio liberi o vincolati (conti di deposito), certificati di deposito e assegni circolari entro un limite massimo di 100mila euro per ogni risparmiatore e 200mila euro nelle ipotesi dei conti cointestati.
Tecnicamente parlando, il rimborso del capitale al correntista si compie entro 7 giorni lavorativi da quando si manifestano gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta della banca. Detta tutela è un fondamentale ‘paracadute’ per il correntista, ma attenzione a quanto segue:
- in caso di fallimento, avendo precedenza l’obbligo della banca di risarcire i debiti ai suoi creditori, è possibile che i clienti debbano patire una perdita o debbano aspettare più tempo del previsto per indisponibilità di fondi;
- ovviamente i conti correnti più a rischio, ovvero che possono andare incontro a perdita, sono quelli da oltre 100 mila euro. E questo perché, per le regole oggi vigenti non possono contare su una copertura garantita per il denaro eccedente.
Ecco perché è conveniente spostare (almeno) il denaro che supera detta soglia presso un diverso istituto, per non perderlo completamente.
Chi è tutelato dal Fitd?
Vediamo ora in sintesi chi beneficia della garanzia del Fondo interbancario di tutela dei depositi. Ebbene il Fitd copre i risparmi delle piccole aziende e degli individui.
Ciò significa che sono esclusi dal suo ‘ombrello protettivo’ i risparmi:
- delle grandi imprese;
- degli investitori istituzionali;
- e i depositi da istituzioni finanziarie non bancarie.
L’eccezione della protezione oltre i 100mila euro: la garanzia sui saldi temporanei elevati
La tutela può essere però estesa oltre i 100 mila euro. Proprio così, in determinate circostanze, la legge indica per alcuni depositi una tutela potenziata per sostenere determinate esigenze sociali. Facciamo riferimento ai cosiddetti “saldi temporanei elevati“, disciplinati dallo Statuto del Fitd.
In particolare, i “saldi temporanei elevati” sono formati dai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto somme che scaturiscono da:
- operazioni legate al trasferimento o alla costituzione di diritti reali (per es. proprietà) su unità immobiliari usate come abitazione;
- divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o decesso;
- versamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi, in rapporto a danni ritenuti dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione.
Per queste tipologie di operazioni il tetto di 100mila euro di cui sopra non vale, nei nove mesi successivi all’accredito o al momento in cui divengono disponibili.
Ad esempio, la garanzia sui saldi temporanei elevati, che si riferisce all’intera cifra fino a nove mesi, fa sì che se un cliente ottiene un bonifico di ammontare superiore a 100mila euro per aver venduto la propria casa, anche se il fallimento della banca è stato in quei giorni il denaro non sarà perso.