La quattordicesima è una mensilità aggiuntiva che spetta a specifiche categorie di contribuenti. Quando viene erogata?
I lavoratori dipendenti e i pensionati ricevono, a determinate condizioni, la cd. quattordicesima, che, di norma, viene pagata nel mese di giugno o luglio.
Si tratta, dunque, di una mensilità che si aggiunge alla tredicesima. A differenza di quest’ultima, però, non è destinata a tutti, ma solo a chi possiede precisi requisiti.
Vediamo, quindi, quali sono le condizioni per accedere al beneficio.
Quattordicesima mensilità: chi sono i beneficiari?
Ricevono la quattordicesima sia i dipendenti privati sia i pensionati. Per i primi, il pagamento è a carico del datore di lavoro, per i secondi dell’INPS.
È bene specificare, tuttavia, che ai lavoratori privati, anche con contratto part-time, spetta la prestazione solo se è espressamente prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Per esempio, la mensilità aggiuntiva è versata a coloro che lavorano nei seguenti ambiti:
- commercio;
- settore terziario;
- turismo;
- industria chimica;
- settore multiservizi;
- industria alimentare;
- settore logistica e autotrasporti;
- Poste.
Le regole per i lavoratori dipendenti
Per i dipendenti, l’ammontare della quattordicesima corrisponde, mediamente, a 1/12 della retribuzione lorda annua, ovviamente se hanno lavorato per l’intero anno. Per gli altri, invece, la cifra è ridotta in maniera proporzionale.
Si prende come parametro il periodo compreso tra il 1° luglio dell’anno precedente e il 30 giugno dell’anno in corso. In ogni caso, la prestazione spetta solo se l’interessato ha lavorato per almeno 15 giorni al mese.
La quattordicesima, inoltre, matura anche in determinati periodi di sospensione dell’attività lavorativa, come:
- malattia e infortunio;
- ferie;
- congedo di maternità e paternità;
- riposo giornaliero per allattamento;
- congedo matrimoniale;
- permessi e festività.
Non matura, invece, in tali ipotesi:
- lavoro straordinario e notturno;
- sciopero;
- aspettativa;
- congedo parentale;
- servizio di leva;
- malattia e infortunio eccedenti i tempi previsti dal contratto.
La quattordicesima per i pensionati
I pensionati ricevono la mensilità aggiuntiva solo se hanno:
- almeno 64 anni;
- un reddito familiare non superiore a 2 volte il totale del trattamento minimo annuo (che, per il 2023, è uguale a 14.657,24 euro).
Ne hanno diritto, poi, coloro che sono titolari delle seguenti prestazioni:
- pensione di vecchiaia;
- trattamento ai superstiti;
- pensione di invalidità ordinaria;
- ex trattamento di anzianità;
- pensione anticipata.
Non possono, invece, ricevere la quattordicesima i beneficiari di pensione di invalidità civile, di Assegno sociale, di rendita INAIL o di pensione di guerra.
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La prestazione è pagata sul cedolino del mese di luglio ed ha un ammontare compreso tra i 336 e i 655 euro, variabile a seconda dei contributi accreditati e del reddito dichiarato.
Ricordiamo, infine, che l’erogazione è disposta automaticamente dall’INPS, senza la necessità, dunque, di presentare un’apposita domanda.