Il pignoramento toglie i beni al debitore per poter ripagare il creditore. Ma se il primo non ha nulla cosa accade?
I debitori che non pagano rate o effettuano versamenti in ritardo sono soggetti al pignoramento diventando cattivi pagatori.

Con il termine pignoramento si intende un atto che dà il via ad un processo di espropriazione forzata. Il fine è vincolare alcuni beni del debitore per soddisfare il diritto di credito del creditore. Il pignoramento si presenta, quindi, come un vincolo giuridico che riguarda il valore dello scambio dei beni.
Può accadere, però, che i beni oggetto di pignoramento risultino insufficienti a colmare il debito. Succede quando il debitore non ha alcun bene ammesso a pignoramento. Ricordiamo, infatti, che secondo la Legge ci sono dei beni che non possono essere mai pignorati come le foto, gli oggetti di culto, i letti, le sedie e i tavoli, la fede nuziale, la biancheria, gli elettrodomestici considerati indispensabili, gli alimenti.
Allo stesso modo non sono pignorabili gli oggetti strumentali utili allo svolgimento di un lavoro. La prima casa, poi, è un bene impignorabile.
Pignoramento, cosa accade se il debitore non possiede beni
Chi è nullatenente ha un vantaggio, non ha beni che si possono pignorare almeno apparentemente. Questo perché a protezione del creditore la Legge ha stabilito che qualora il debitore non avesse beni pignorabili diventerebbero pignorabili
- la prima casa di proprietà ,
- i soldi detenuti all’estero,
- i soldi versati su carte prepagate,
- il 50% dei beni del coniuge se in comunione dei beni.

E se nulla di tutto questo fosse di proprietà del debitore? Ogni pignoramento sarebbe infruttuoso. Al creditore resterebbe solo la possibilità di controllare che la persona sia effettivamente nullatenente e non nasconda soldi in banche straniere o in carte prepagate.
Un escamotage per evitare il pignoramento
Secondo la Legge il creditore deve essere tutelato ma senza creare un danno ingiusto al debitore. Significa che il recupero del credito dovrà avvenire in modo proporzionale e senza comportare pregiudizi per il debitore.
Da qui la riduzione del pignoramento disciplinata nell’articolo 496 del Codice di Procedura Civile. Si tratta di una possibilità applicabile qualora il debitore dimostri che il bene oggetto di pignoramento abbia un valore superiore rispetto al debito insoluto. Grazie alla riduzione del pignoramento, dunque, il bene non potrà essere espropriato.
Sarà il Giudice a valutare il valore e, in caso di accertamento positivo, ad emettere un’ordinanza per accettare la riduzione e sbloccare i beni precedentemente pignorati.
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