Alcune categorie di soggetti sono esonerate dal pagamento del canone Rai. Si discute se tra di essi rientrino anche i titolari di Legge 104.
Il canone Rai è la tassa sulla detenzione di apparecchiature radiotelevisive. Va pagato, dunque, da chiunque abbia un televisore presso la propria abitazione.
Dal 2016, vige la cd. presunzione di detenzione e il canone viene addebitato direttamente sulla bolletta dell’utenza elettrica.
Ci sono, tuttavia, delle ipotesi in cui è possibile beneficiare dell’esenzione dal canone Rai. Analizziamo la normativa e scopriamo se il beneficio spetta anche ai portatori di handicap e ai loro familiari che li hanno fiscalmente a carico.
Legge 104 ed esenzione canone Rai: chi può richiedere l’agevolazione?
Chiariamo che non tutti i disabili con Legge 104 hanno il diritto di non pagare il canone Rai. L’esonero dal pagamento, infatti, spetta solo se il disabile è ricoverato a tempo pieno presso uno struttura di riposo e, allo stesso tempo, dimostra di non possedere alcun apparecchio televisivo.
A tal fine, bisogna inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita documentazione, con la quale si attesta di non essere in possesso del televisore. In altre parole, l’esenzione dal canone Rai non è automatica per i portatori di handicap e per i familiari di cui sono a carico.
Esistono, tuttavia, altri metodi per accedere all’agevolazione, perché essa è concessa anche al ricorrere di specifiche condizioni.
Se il disabile non è titolare di Legge 104 o non è ricoverato presso una casa di cura, potrebbe lo stesso evitare il pagamento del canone Rai. La legge, infatti, riserva l’esenzione dal versamento dell’imposta a determinate categorie di soggetti. In particolare:
- cittadini che hanno compiuto 75 anni di età e che hanno un reddito annuo proprio e del coniuge non maggiore di 8 mila euro;
- i soggetti che dichiarano che in nessuna delle abitazioni in cui è attiva un’utenza elettrica a loro intestata si trova un apparecchio televisivo;
- gli agenti diplomatici, in base all’art. 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961;
- i funzionari e gli impiegati consolari, ai sensi dell’art. 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963;
- i funzionari delle organizzazioni internazionali;
- i militari non italiani o il personale civile non italiano appartenenti alle forze NATO in Italia, ai sensi dell’art. 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951.
Dichiarazione sostitutiva di non detenzione: le modalità di invio
Qualora il disabile rientri in una di queste categorie, può usufruire dell’esenzione dal versamento dell’imposta sugli apparecchi televisivi.
Per accedere al beneficio, tuttavia, è necessario presentare, all’Agenzia delle Entrate, una specifica documentazione: la cd. Dichiarazione sostitutiva di non detenzione. Il Modulo può essere scaricato direttamente dal sito dell’Ente.
La Dichiarazione può anche essere inviata in uno dei seguenti modi:
- tramite l’app dell’Agenzia delle Entrate;
- per mezzo di intermediari abilitati;
- tramite PEC, all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it;
- in forma cartacea, presso un Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate. In tal caso, è necessario allegare un valido documento di identità.
Per evitare di pagare il canone, il documento va presentato dal 1° luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. Se viene presentata dal 1° febbraio al 30 giugno dell’anno di riferimento, l’esonero si applica solo per il semestre luglio-dicembre dello stesso anno.
Per esempio, se si presenta la Dichiarazione dal 1° luglio 2022 al 31 gennaio 2023, si è sollevati dal pagamento per tutto il 2023. Se, invece, la Dichiarazione è presentata dal 1° febbraio al 30 giugno 2023, l’esenzione spetta solo per il secondo semestre, cioè da luglio a dicembre 2023.
Ricordiamo, infine, che il documento ha scadenza annuale e, quindi, se persistono le condizioni, bisogna ripresentarlo ogni anno.