Nel caso di mancato riconoscimento dell’invalidità civile o di riconoscimento di una percentuale inferiore, l’interessato può presentare ricorso. In che modo?
Molti soggetti invalidi decidono di rinunciare a presentare ricorso dinanzi alla Commissione medica, per il riconoscimento dell’invalidità civile, perché non conoscono l’esatta procedura da seguire.
Non tutti, dunque, sanno che possono rivolgersi ad Enti e associazioni e richiedere la dovuta assistenza legale. Scopriamo, quindi, come si avvia il ricorso e quali sono le operazioni da compiere per la concessione delle prestazioni economiche spettanti agli invalidi e ai portatori di handicap.
Ricorso per l’invalidità civile: presupposti e modalità di svolgimento
Il ricorso per l’invalidità civile può essere presentato sia dal disabile sia da un avvocato, un CAF/Patronato o un’associazione preposta alla tutela dei soggetti affetti da disabilità (ad esempio, Unione dei consumatori, UIC- Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti o LEDHA). I servizi che offrono tali Enti sono gratuiti, ad eccezione dei costi iniziali per l’apertura del ricorso.
Uno dei vantaggi, inoltre, è che le associazioni e i Patronati valutano attentamente la situazione del ricorrente e verificano il possesso di tutti i requisiti per attivare la procedura legale.
Il ricorso per l’invalidità civile è amministrativo o giudiziario, in base all’oggetto. Il ricorso amministrativo, infatti, riguarda i provvedimenti di revoca o rigetto dell’agevolazione, ad esempio nel caso in cui il convocato non si presenta a visita di revisione.
Basta accedere al portale online dell’INPS e cliccare su “Prestazioni e Servizi – Servizi – Ricorsi amministrativi“. È necessario, poi, specificare la tipologia di ricorso (ad esempio, per lavoratori privati o dipendenti) e la materia del contendere, da scegliere tra: ammortizzatori sociali, contributi, pensioni, elenchi lavoratori agricoli subordinati.
Successivamente, bisogna indicare se si tratta di un ricorso avverso un provvedimento con Protocollo Informatico Unificato (PIU) oppure privo di PIU e, infine, trascrivere il cd. numero Domus, cioè l’identificativo della domanda.
Dopo questa fase preliminare, il sistema richiede:
- l’indicazione dei dati del ricorrente;
- la delega (se ci si rivolge ad intermediari);
- l’allegazione del ricorso.
Alla fine, si deve procedere con l’invio del ricorso e la stampa della ricevuta. Nell’Area riservata, è sempre possibile consultare i ricorsi proposti e le eventuali comunicazioni.
Ricorso giudiziario: quando si può presentare?
Il ricorso giudiziario, invece, è consentito avverso il provvedimento di diniego della Commissione medica, entro 6 mesi. Va presentato entro 60 giorni dal rilascio della decisione.
Se non si rispetta tale termine, si dovrà presentare una nuova domanda e, di conseguenza, non si avrà diritto agli arretrati.
Per il ricorso giudiziario, è necessaria l’assistenza di un avvocato. Anche in questo caso, lo si può scegliere autonomamente oppure rivolgersi ad un CAF o alle associazioni che tutelano i diritti dei disabili.
Specifichiamo, tuttavia, che, per l’impugnazione del verbale di invalidità civile rilasciato dalla Commissione medica, bisogna presentare al tribunale il cd. ricorso per ATPO. Deve esserci, cioè, il preliminare Accertamento Tecnico Preventivo (ATPO), ai sensi della Legge n. 111 del 15 luglio 2011.
Il giudice, dunque, nomina un Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), che ha il compito di svolgere tutti gli accertamenti necessari a capire il reale stato di salute del ricorrente. A questo scopo, può servirsi di un medico legale dell’INPS. Alla fine della propria indagine, il CTU trasmette la sua relazione al giudice.
Il disabile e l’INPS hanno 30 giorni di tempo per comunicare se vogliono contestare o meno la valutazione del CTU. Se non pervengono contestazioni, il giudice, nel termine di 30 giorni, ha il compito di emanare il decreto di omologazione della perizia del CTU (che non può essere impugnato né modificato).
Se, invece, una delle parti esprime contrarietà alle conclusioni del CTU, il giudice concede un termine ulteriore di 30 giorni, per consentire la presentazione del ricorso.