Legge 104 e Forze Armate: la richiesta di trasferimento deve essere accordata, ultime novità

Le Forze Armate devono essere trattate come ogni altro dipendente pubblico. Le direttive della Legge 104 non variano.

Il trasferimento non può essere negato per i titolari di Legge 104 delle Forze Armate. Scopriamo di più.

Legge 104 e Forze Armate si può chiedere il trasferimento
Legge 104 e Forze Armate, quando il trasferimento viene concesso – Informazioneoggi.it

I caregiver che assistono un familiare con disabilità devono riuscire a conciliare il lavoro, la vita personale e la cura della persona con handicap. L’impegno loro richiesto è oneroso e non sempre si ha la capacità o la possibilità di gestire la situazione in modo pratico ed efficiente.

Ecco perché interviene lo Stato con le tutele rivolte ai disabili e ai caregiver. Permessi di tre giorni al mese e congedo straordinario sono le misure della Legge 104 più note e apprezzate consentendo a chi assiste di avere l’opportunità di assentarsi dal posto di lavoro mantenendo al retribuzione. Poi c’è la questione della richiesta del trasferimento di sede per potersi avvicinare al familiare con handicap psichico, fisico e sensoriale. Quali sono le direttive per chi fa parte delle Forze Armate?

Legge 104, Forze Armate e trasferimento, cosa occorre sapere

Le Forze Armate godono degli stessi diritti dei dipendenti pubblici e privati in relazione alla Legge 104 e alle agevolazioni loro concesse. Sono state necessarie alcune sentenze del Tar e del Consiglio di Stato per chiarire i diritti delle Forze Armante, troppo spesso non riconosciuti.

Forze Armate e trasferimento Legge 104
Richiesta di trasferimento per assistere un familiare con Legge 104 – Informazioneoggi.it

Capita frequentemente che la richiesta di trasferimento di sede per assistere un familiare con disabilità non venga concessa a chi fa parte delle Forze Armate. Le amministrazioni militare respingono la domanda avvallando il rifiuto sulla base di generiche esigenze di servizio. Di contro, il Tar di Reggio Calabria nel 2017 ha sentenziato la legittimità del trasferimento con Legge 104. I diritti non cambiano appartenendo alle Forze Armate.

Il comma 5 dell’articolo 33 deve essere, dunque, rispettato. Il lavoratore conserva il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio dell’assistito e non può essere trasferito in altra sede senza il suo consenso. La pratica diffusa tra le amministrazioni militari di negare il trasferimento ad un dipendente delle Forze Armate deve essere superata.

Dove sussistono le condizioni previste dalla Legge 104 articolo 33, il lavoratore può richiedere il trasferimento e questo deve essere accordato. Ma quali sono queste condizioni?

L’assistito dovrà essere il coniuge oppure un figlio o un parente o affine entro il secondo grado nel caso in cui i genitori della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni o siano mancanti o disabili a loro volta.

Se appartenente alle Forze Armate, poi, ci sono altri casi in cui il trasferimento potrebbe essere negato. L’Amministrazione dovrà considerare le esigenze organizzative e di efficienza complessiva del servizio tramite una valutazione delle esigenze sia con riferimento alla sede di appartenenza sia a quella di destinazione.

Conclusioni

Solo se la scelta della sede dovesse risultare compatibile con le esigenze funzionali dell’amministrazione militare (così come qualsiasi altra amministrazione pubblica) allora il trasferimento verrebbe accordato. Anche per le Forze Armate vige, dunque, il bilanciamento degli interessi. Inoltre, in caso di formazione per lo svolgimento di un determinato incarico il trasferimento potrebbe essere concesso solo se il richiedente risultasse impiegabile nella nuova sede in ragione della formazione ricevuta. Ogni eventuale rifiuto dovrà essere, comunque, giustificato.

Gestione cookie