Dal mese di agosto ci sono grosse novità per i permessi 104. Quali sono i vantaggi che spettano in ambito lavorativo?
I permessi 104 sono dei periodi di assenza retribuita dal lavoro, spettanti ai dipendenti disabili gravi (ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992) e ai loro familiari caregivers. In particolare, si possono richiedere 3 giorni di permesso al mese oppure 2 ore di permesso al giorno (1 ora, se l’orario lavorativo è inferiore alle 6 ore).
Oltre ai permessi, la Legge 104 attribuisce ai disabili e ai soggetti che li accudiscono la facoltà di scegliere la sede di lavoro più vicina alla propria abitazione e di rifiutare il trasferimento presso un’altra sede.
Ad agosto 2022, tuttavia, è intervenuta un’importante riforma legislativa che ha modificato la fruizione dei permessi 104. Vediamo di cosa si tratta e quali conseguenze ha sui benefici lavorativi.
Permessi 104: cosa accade con l’abolizione del referente unico?
Il Decreto Legislativo n. 105/2022, in attuazione della direttiva UE 2019/1158 sulla conciliazione della vita familiare e di quella professionale dei caregivers, ha modificato l’art. 33, comma 3, della Legge 104/1992, relativo ai permessi retribuiti.
Nel dettaglio, ha abolito la figura del cd. referente unico dell’assistenza. Fino a quel momento, infatti, non poteva essere più di un lavoratore dipendente a richiedere i permessi 104, per prestare assistenza allo stesso disabile grave. Tale principio valeva anche nei confronti dei genitori.
A partire dal 13 agosto 2022, invece, più soggetti possono beneficiare dei permessi, in maniera alternativa tra di loro. Deve, tuttavia, essere garantito il limite massimo di 3 giorni al mese per lo stesso disabile. Ad esempio, tre figli possono richiedere l’agevolazione per assistere la madre malata, usufruendo di un giorno a testa al mese.
Scelta della sede di lavoro: come va esercitata?
I titolari di Legge 104 hanno anche la possibilità di scegliere la sede di lavoro più vicina alla residenza del disabile da assistere. Non possono, inoltre, essere trasferiti senza consenso.
A stabilirlo è l’art. 33, comma 5, della Legge 104/1992 che sottolinea come i disabili con handicap grave e i loro caregivers possono “ove possibile” scegliere la sede lavorativa più vicina al proprio domicilio o a quello del soggetto da accudire.
L’art. 24, comma 1 lettera b), della Legge n. 183/2010 ha modificato l’art. 33, comma 5, della Legge 104, sancendo che i fruitori di tale beneficio sono coloro che possono richiedere i permessi 104.
Sulla questione della scelta della sede e del rifiuto al trasferimento, tra l’altro, è intervenuta la Corte di Cassazione. In particolare, con la sentenza n. 22885/2021, i Giudici hanno specificato che quello previsto dall’art. 33, comma 5, non è un diritto assoluto e incondizionato.
L’espressione “ove possibile”, infatti, implica il dovere di bilanciamento degli interessi in gioco, cioè quelli del titolare di Legge 104 e quelli del datore di lavoro. Il dipendente può scegliere di lavorare in una sede più vicina a casa, dunque, solo se è disponibile un posto e solo se il trasferimento non comporti un pregiudizio organizzativo e produttivo all’azienda.
Il Decreto Legislativo n.105/2022, come abbiamo annunciato, ha influito sull’art. 33, comma 3, della Legge 104/92, non solo per quanto riguarda il referente unico, ma anche per le altre agevolazioni, come quella della scelta della sede.
È questo il parere dell’INAIL, espresso da SuperAbile, il Contact Center dell’Ente, in merito a un quesito sollevato da un utente. Ma al riguardo si dovranno attendere ulteriori chiarimenti legislativi.