La pensione di vecchiaia richiede il compimento dei 67 anni di età e la maturazione di venti anni minimi di contributi previdenziali.
Tutti i lavoratori possono lasciare il lavoro soddisfacendo il requisito anagrafico di 67 anni e quello contributivo di 20 anni. Quali contributi concorrono al limite?
Il sistema pensionistico italiano non ha molti scivoli strutturali. Attualmente include la pensione di vecchiaia, la pensiona anticipata ordinaria (42 anni e dieci mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e dieci mesi per le donne) e la pensione per i precoci (41 anni di contributi di cui uno maturato prima dei 19 anni e appartenenza ad una categoria dell’APE Sociale). Poi ci sono altri scivoli di pensionamento anticipato riservati solo ad alcune categorie di cittadini – come Opzione Donna o Quota 103.
Concentriamoci sulla pensione di vecchiaia, unica formula rivolta a tutti i lavoratori. Il trattamento decorre a partire dal primo giorno del mese successivo al raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi. Attendendo qualche mese si potranno ottenere gli arretrati. Ma come si conteggiano i contributi?
Pensione di vecchiaia e contributi previdenziali: il calcolo
I contributi che concorrono al raggiungimento dei venti anni richiesti dalla pensione di vecchiaia sono sia quelli obbligatori che quelli volontari, figurativi e da riscatto. I primi sono quelli versati dal datore di lavoro e dal lavoratore autonomo. Avendoli pagati regolarmente verranno calcolati al momento del pensionamento senza problemi. Più complicato il discorso relativo ai contributi figurativi.
Alcuni periodi di contribuzione figurativa sono riconosciuti d’ufficio – automaticamente – ai lavoratori. Parliamo dei periodi di
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria,
- disoccupazione indennizzata (NASPI o Dis-COLL),
- mobilità ordinaria,
- contratti di solidarietà di integrazione salariale,
- indennità antitubercolare,
- disoccupazione speciale edile oppure agricola,
- malattia e infortunio.
Altri periodi, invece, potranno essere riconosciuti solamente previa domanda da parte del lavoratore. Il riferimento è
- al servizio militare di leva o al servizio civile obbligatorio,
- al congedo di maternità o paternità,
- ai permessi e congedi della Legge 104,
- al congedo parentale,
- all’aspettativa per cariche pubbliche e sindacali,
- alle assenza per la donazione del sangue.
Tutti i contributi citati concorrono sia al diritto della pensione di vecchiaia sia al calcolo dell’importo spettante. I contributi che valgono unicamente per il diritto, invece, sono quelli maturati durante i periodi di percezione dell’Assegno ordinario di invalidità o di svolgimento di Lavori Socialmente Utili o di Lavori di Pubblica Utilità.
Significa che questi anni di contribuzione varranno nel momento del conteggio dei contributi per verificare il requisito contributivo ma non incideranno sul calcolo dell’assegno. Se un lavoratore ha maturato 15 anni di contributi effettivi e cinque durante un periodo di percezione dell’Assegno ordinario allora a 67 anni potrà andare in pensione potendo sommare 15 e 5. Il conteggio dell’importo del trattamento, invece, terrà conto unicamente dei 15 anni di contribuzione effettiva. In sostanza si prenderanno meno soldi.
Ricordiamo, infine, l’importanza di verificare spesso che tutti i contributi vengano effettivamente versati per non ritrovarsi al momento del pensionamento con un numero non preciso di anni di contribuzione. Basta rivolgersi ad un Patronato oppure fare richiesta dell’estratto della posizione contributiva direttamente sul portale INPS accedendo tramite credenziali digitali.