Ricorso invalidità civile: cosa succede in caso di aggravamento? È fondamentale saperlo

Se viene negata l’invalidità civile o riconosciuta una percentuale inferiore, si può proporre ricorso. Cosa accade se c’è un aggravamento?

Avverso il verdetto della Commissione medico-legale ASL/INPS è possibile proporre ricorso.

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Si può presentare ricorso per il riconoscimento dell’invalidità civile – InformazioneOggi.it

Quali sono le conseguenze di un aggravamento delle condizioni di un paziente durante la fase del ricorso per la concessione dell’invalidità civile?

Molti ricorrenti si chiedono se sia necessario presentare una nuova domanda e sottoporsi ad un’ulteriore visita medica. Analizziamo la normativa e vediamo cosa stabilisce la legge in tali ipotesi.

Ricorso per il riconoscimento dell’invalidità civile: come si presenta?

È possibile presentare ricorso per l’invalidità civile, contro il parere della Commissione medico-legale, nelle seguenti ipotesi:

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In caso di aggravamento delle condizioni mediche, bisogna sottoporsi a nuova visita? – InformazioneOggi.it
  • è stata riconosciuta una percentuale di invalidità inferiore al 75%, utile per l’accesso alle prestazioni economiche;
  • durante la revisione dell’invalidità, è stata riconosciuta una percentuale minore rispetto a quella precedente;
  • non è stato riconosciuto oppure è stato revocato l’accompagnamento;
  • non è stata riconosciuta la condizione di handicap, che consente di ottenere le agevolazioni fiscali e lavorative previste dalla Legge 104/1992.

In questi casi, l’interessato ha due opzioni: il ricorso amministrativo o il ricorso giudiziario.

La scelta è legata alla materia del contendere. Il ricorso amministrativo, infatti, riguarda i provvedimenti di revoca o di rigetto dei sussidi economici, mentre il ricorso giudiziario serve per contestare il giudizio sanitario della Commissione.

Ricorso amministrativo: in quali ipotesi è consentito?

Il ricorso amministrativo ha ad oggetto esclusivamente i provvedimenti di revoca o di rigetto delle prestazioni economiche, giustificati da motivi quali il reddito, la cittadinanza o la residenza.

Ad esempio, Tizio è invalido al 100% e ha un reddito minore di 17.920 euro all’anno e, dunque, beneficia di una pensione di invalidità.

In seguito alla visita di revisione, la Commissione medica decide di revocare la prestazione perché ritiene che, pure sussistendo i requisiti sanitari, Tizio abbia superato la soglia reddituale.

In questo caso, è possibile presentare ricorso telematicamente, tramite il sito web dell’INPS. Basta accedere con le proprie credenziali digitali SPID, CIE o CNS e cliccare su “Prestazioni e Servizi – Servizi – Ricorsi amministrativi“. In alternativa, ci si può avvalere dell’assistenza di un CAF/ Patronato.

Ricorso giudiziario: caratteristiche

Il ricorso giudiziario, invece, è consentito avverso il provvedimento di diniego della Commissione medica per la concessione dell’invalidità civile, della cecità, della sordità, dell’handicap e della disabilità.

Attenzione, però, perché si hanno 6 mesi di tempo, trascorsi i quali si deve necessariamente inviare una nuova richiesta di riconoscimento dell’invalidità.

Per il ricorso giudiziario bisogna nominare un avvocato difensore e depositare la cd. istanza di accertamento tecnico preventivo.

Nella richiesta, che verrà esaminata dai giudici, devono essere indicati i seguenti elementi:

  • la certificazione medica specialistica;
  • la descrizione delle patologie che hanno provocato l’invalidità;
  • una perizia di parte compiuta da un medico specialista.

Il giudice incarica un Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) di compiere una perizia, assistito da un medico legale INPS. Al termine dell’operazione, il giudice fissa un termine di 30 giorni, entro il quale le parti devono dichiarare se vogliono contestare la valutazione del CTU.

Se non ci sono contestazioni, il giudice emette il decreto di omologazione dell’accertamento.

In caso di contestazione di una delle parti, inizia il giudizio tramite il deposito del ricorso introduttivo, con indicazione dei motivi della contestazione.

La sentenza del giudice è inappellabile. È ammesso il ricorso straordinario per Cassazione per motivi di legittimità.

Aggravamento durante il ricorso per l’invalidità civile: le conseguenze

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 18265/2023, ha precisato che, ai sensi dell’art. 149 del codice civile, bisogna valutare tutte le infermità, anche quelle sopravvenute dopo la proposizione del ricorso.

Di conseguenza, durante il ricorso per il riconoscimento dell’invalidità civile, vanno presi in considerazione anche i peggioramenti della situazione di salute dell’interessato che sorgono nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario (anche durante l’accertamento tecnico preventivo).

In altre parole, l’aggravamento sanitario rileva fino alla decisione del giudice. In tal caso, non bisogna interrompere il processo per inoltrare una nuova domanda di invalidità all’INPS per sostenere una diversa visita medica.

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