Esiste un preciso modulo per presentare ricorso all’INPS in caso di mancato riconoscimento dell’accompagnamento. Bisogna compilarlo correttamente.
Per la concessione dell’indennità di accompagnamento, non è sufficiente il riconoscimento dell’invalidità civile.
È, infatti, obbligatorio che la Commissione medico-legale certifichi anche l’impossibilità a deambulare o a compiere le normali azioni quotidiane senza l’ausilio di un accompagnatore.
Può, tuttavia, accadere che l’INPS rigetti la richiesta di accompagnamento. Se l’interessato ritiene di possedere tutti i requisiti per beneficiare dell’agevolazione, può presentare ricorso, per mezzo di una specifica procedura che prende il nome di “accertamento tecnico preventivo“.
Per l’inoltro dell’istanza, è necessaria la compilazione di un apposito modulo. Vediamo come si compila e quali informazioni vanno inserite.
Indennità di accompagnamento: la corretta compilazione del ricorso per il riconoscimento della prestazione
È possibile scaricare il modulo per presentare ricorso nel caso di mancato riconoscimento dell’indennità di accompagnamento dal sito ufficiale dell’INPS.
Nel modello vanno inseriti una serie di dati. Nello specifico: le informazioni anagrafiche del ricorrente e del suo avvocato, le patologie dalle quali è affetto il ricorrente che sono state riconosciute dalla Commissione medico-legale e che giustificano la necessità che sia assistito continuamente per il disbrigo delle faccende quotidiane, la data in cui è stata svolta la visita per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.
Nel modulo, poi, va specificata la volontà che il Tribunale adito:
- nomini un Consulente Tecnico d’Ufficio, ai sensi dell‘art. 445 bis del codice di procedura civile, al fine di verificare le condizioni sanitarie dell’istante;
- fissi, tramite decreto, l’udienza di comparizione e stabilisca il termine per la notifica;
- omologhi, nel caso di vittoria del ricorrente, quanto accertato da CTU;
- condanni l’INPS al versamento delle spese e delle competenze per il procedimento.
Vanno, inoltre, allegati i seguenti documenti:
- verbale di invalidità civile rilasciato dalla Commissione INPS;
- certificato medico dal quale risulta l’impossibilità di deambulare o di svolgere i compiti quotidiani autonomamente;
- attestazioni reddituali;
- atto notorio del non ricovero;
- certificato dello stato di famiglia o della cittadinanza;
- copia della carta di identità e del codice fiscale.
Il modulo per il ricorso deve essere presentato da un avvocato, nel termine perentorio di 6 mesi dalla notifica del rigetto del beneficio da parte dell’INPS.
Dopo tale periodo, l’interessato potrà solo inoltrare una nuova domanda e, dunque, ripetere tutta la procedura dall’inizio, a partire dal rilascio del certificato medico introduttivo.
Come si svolge la procedura di ricorso?
Il ricorso inizia con il cd. accertamento tecnico preventivo, destinato alla verifica delle condizioni di salute dell’interessato.
Successivamente al deposito del modulo di ricorso da parte dell’avvocato del richiedente, il Giudice nomina un Consulente Tecnico d’Ufficio (cd. CTU) che, alla fine, ha il compito di stilare una relazione e trasmetterla al ricorrere e all’INPS.
La relazione può confermare la pronuncia dell’INPS oppure rivoluzionarla.
In ogni caso, il Giudice fissa un termine di 30 giorni, entro il quale le parti possono contestare per iscritto la perizia del CTU.
In mancanza di opposizioni, il Giudice omologa tramite decreto quanto risulta dalla relazione del Consulente Tecnico d’Ufficio. Il decreto non può essere appellato.
Se, al contrario, una delle due parti contesta le conclusioni del CTU e, quindi, incomincia il giudizio, sarà necessario presentare un ricorso introduttivo. Si tratta di un atto con il quale sono evidenziate le ragioni per le quali non si accettano le conclusioni del CTU.
Solo dopo tali adempimenti inizia la causa vera e propria, che finirà con una sentenza appellabile.