Prestate attenzione alle chiamate senza risposta e alle mail provenienti dalle Agenzie di recupero crediti. Ecco la verità inaspettata.
L‘Agenzia recupero crediti può chiamare e inviare e-mail al debitore, il tutto fermo restando una soglia di tollerabilità che non può essere oltrepassata. Ma di quale si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.
Ogni famiglia si ritrova costantemente alle prese con varie spese quotidiane. A partire dall’alimentazione fino ad arrivare alle bollette, in effetti, sono molti i costi con cui dover fare i conti. Complice la crisi economica in atto, purtroppo, tante persone fanno fatica ad arrivare alla fine del mese, finendo spesso per accumulare debiti.
Proprio in tale ambito interesserà sapere che l’Agenzia recupero crediti può chiamare e inviare e-mail al debitore, il tutto fermo restando una soglia di tollerabilità che non può essere oltrepassata. Ma di quale si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.
Agenzie recupero crediti, occhio alle chiamate senza risposta e alle mail: cosa c’è da sapere
Nel caso in cui l’agenzia di recupero credito tampini il debitore con cinque oppure sei telefonate al giorno può scattare il reato di molestie. Questo avviene anche nel caso in cui il destinatario della chiamata non risponda.
A stabilirlo è la Cassazione che a tal proposito ricorda quanto stabilito dall’articolo 660 del Codice Penale, ovvero: “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a lire cinquemila”.
Ne consegue, quindi, che il reato di molestia o disturbo alle persone scatta anche quando il fine è lecito. Nel caso oggetto di esame la Suprema corte, ad esempio, ha confermato il reato ma salvato il titolare della società.
Questo perché l’elevato numero di telefonate era frutto dell’operato dei suoi dipendenti, nonostante l’aziende avesse deciso di adottare una policy interna volta a limitare i contatti telefonici a determinati orari e giorni della settimana.
Entrando nei dettagli il legale rappresentante ha fatto presente alla Suprema corte che sia le prescrizioni del Garante della privacy che il Codice di condotta per i processi di gestione del credito, sottoscritto da Unirec e associazioni dei consumatori, permettono di avere contatti con i terzi entro certi limiti.
In particolare viene stabilito un numero massimo di tre colloqui giornalieri con il debitore. In tale ambito rientrano anche le chiamate a cui l’utente non risponde o le e-mail accompagnate da un avvertimento acustico “che ne indichi l’arrivo in forma petulante”.