Esclusività e continuità sono due concetti chiave per la fruizione dei permessi 104. In cosa consistono e a quali lavoratori si rivolgono?
Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato un provvedimento relativo ai permessi 104 per i dipendenti pubblici caregivers di familiari disabili gravi.
Il documento ha suscitato molti dubbi. Un concetto chiave in esso contenuto è la differenza tra esclusività e continuità ai fini della cura e dell’assistenza all’ammalato. Scopriamo di cosa si tratta.
Permessi 104: a chi sono riservati?
I permessi lavorativi per finalità di cura e assistenza ad un soggetto disabile grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992, sono previsti per i lavoratori dipendenti (anche quelli con contratto a tempo determinato), pubblici e privati.
I permessi 104 non spettano, però, nel caso in cui il disabile sia ricoverato a tempo pieno presso una struttura sanitaria specializzata.
Possono essere concessi per assistere il coniuge, un parente o un affine entro il secondo gravo (oppure entro il terzo grado, se tutti gli altri aventi diritto (coniuge, genitori, fratelli e sorelle) hanno più di 65 anni, sono deceduti oppure mancanti.
Nei parenti di primo grado rientrano i genitori e i figli, in quelli di secondo grado i nonni, i fratelli o le sorelle, i nipoti, mentre in quelli di terzo grado i bisnonni, gli zii, i nipoti e i pronipoti in linea retta.
Agli affini di primo grado corrispondono i suoceri, la nuora o il genero, il patrigno o la matrigna con figliastri. Gli affini di secondo grado, infine, comprendono i cognati e quelli di terzo grado la moglie dello zio, il marito della zia, la moglie del nipote e il marito della nipote.
Permessi 104: cosa si intende per esclusività e continuità?
Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha pubblicato un parere in risposta ad una domanda relativa ai requisiti di continuità ed esclusività dell’assistenza, sanciti dalla Legge 53/2000.
Ai sensi di tale normativa, i permessi 104 possono essere fruiti dai dipendenti che assistono in maniera continua ed esclusiva un parente o affine entro il terzo grado portatore di handicap, anche se manca il requisito della convivenza.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha evidenziato che per esclusività deve intendersi la fruizione dei permessi lavorativi retribuiti da parte di un unico familiare lavoratore dipendente, anche se ci sono altri parenti che possono assisterlo. Tale definizione, inoltre, si rifà ai principi sanciti dall’INPS e dal Ministero del Lavoro. L’esclusività deve essere autocertificata dal richiedente e valutata dall’Amministrazione.
Dal provvedimento del Dipartimento della Funzione Pubblica emerge anche la definizione del requisito della continuità per la concessione dei permessi 104.
Richiamando l’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992, il Dipartimento ha specificato che la continuità sussiste quando l’assistenza al disabile grave è assicurata in maniera costante e regolare. Al riguardo, tuttavia, non c’è un’indicazione precisa sull’applicazione del principio della continuità e, dunque, spetta alle Amministrazioni coinvolte accertare i diversi casi.
Anche la continuità va autocertificata dal dipendente e valutata dall’Amministrazione. Questo criterio, però, potrebbe creare dei problemi applicativi, perché si lascerebbe troppo potere discrezionale alle Amministrazioni.
Divieto di raddoppiare l’agevolazione lavorativa: che significa?
Per il Dipartimento, inoltre, un lavoratore che assiste più di un disabile grave non può “raddoppiare” i permessi 104. Il principio della continuità, infatti, implicherebbe l’obbligo di curare una sola persona. Anche in questo caso, il rischio è un eccessivo potere discrezionale delle Amministrazioni al momento delle valutazioni.
Per evitare problemi, il Dipartimento della Funzione Pubblica ritiene opportuno che le Amministrazioni richiedano ai dipendenti la programmazione dettagliata dei giorni in cui si intende usufruire del permesso, per evitare problemi organizzativi.
A tal fine, è consigliato stilare un piano per la fruizione dei permessi, come suggeriscono anche l’INPS e l’INPDAP.