Le somme dovute per il ticket sanitario sono sottoposte alle norme della prescrizione ordinaria. Quando non vanno pagate?
Molto spesso capita che i contribuenti ricevano delle richieste di pagamento dalle ASL relative a ticket sanitari di vari anni fa.
Su questi pagamenti interviene la prescrizione? In tal caso, ha cadenza quinquennale oppure decennale? Si tratta di dubbi leciti, perché la normativa relativa alla prescrizione del ticket sanitario e, in particolare, ospedaliero è poco nota.
I contribuenti che hanno ricevuto eventuali comunicazioni di pagamento per vecchie prestazioni, dunque, dovrebbero ben informarsi prima di adempiere. Vediamo cosa stabilisce la legge e quali sono i diritti dei cittadini.
Termini di prescrizione del ticket sanitario e relative sanzioni: bisogna sempre pagare?
Nel sistema legislativo italiano, la prescrizione ordinaria ha una durata di 10 anni.
Tale termine si riferisce a tutti i crediti per i quali non è stabilita una prescrizione differente. Se, quindi, la legge non impone una data diversa, anche i pagamenti del ticket sanitario si prescrivono in 10 anni.
La normativa può anche fissare dei termini di prescrizione più brevi. È quello che accade con alcune tipologie di crediti che, di solito, si prescrivono in 5 anni. Ad esempio, i tributi che vanno versati alle Amministrazioni locali (Comuni, Province e Regioni) oppure le sanzioni amministrative.
Questa eccezione non vale per i ticket ospedalieri, per i quali vige la prescrizione ordinaria di 10 anni.
La differenza tra prescrizione ordinaria e prescrizione breve, tuttavia, è molto importante perché, nella maggior parte delle ipotesi, alla richiesta di pagamento della prestazione sanitaria seguono le sanzioni per la mora.
Se sono decorsi più di 5 anni, il contribuente è tenuto al pagamento del solo ticket non versato quando ha usufruito della prestazione medica; può, invece, omettere di pagare le sanzioni perché, dopo 5 anni, sono cadute in prescrizione.
Quali sono gli effetti della prescrizione?
Nelle ultime settimane, molte ASL territoriali stanno inviando ai cittadini delle richieste di pagamento di vecchi ticket sanitari, risalenti anche al 2008 e al 2009.
Tutti gli interessati devono, dunque, sapere che tali prestazioni hanno una prescrizione di 10 anni e che il diritto alla riscossione viene meno decorso tale lasso di tempo. Questo vuol dire che le ASL, dopo tale periodo, non sono più autorizzate a richiederne la regolarizzazione.
Prima di procedere con il versamento della somma richiesta, quindi, i contribuenti devono essere certi della data in cui i ticket sono stati emessi.
Per evitare spiacevoli inconvenienti, è sempre opportuno conservare tutta la documentazione relativa ad eventuali visite mediche. Solo così, infatti, è possibile dimostrare l’intervenuta prescrizione.
Molti contribuenti, purtroppo, dopo aver inserito le ricevute di pagamento dei ticket sanitari all’interno della Dichiarazione dei Redditi, le eliminano.
Conservare le quietanze di pagamento è, invece, sempre consigliato, perché si potrà provare di aver adempiuto al momento della fruizione della prestazione medica. In caso contrario, bisognerà ricorrere al giudice e impugnare l’atto per intervenuta prescrizione e sborsare un’ingente somma di denaro.