Grazie alla donazione si trasmettono in maniera agevolata dei beni ad altri soggetti. Ma la legge impone il rispetto di precise regole.
La donazione è il trasferimento volontario di un proprio bene ad un altro soggetto, mediante un atto pubblico.
Si tratta di un atto, previsto dall’art. 796 del codice civile, con il quale il donante cede un bene patrimoniale (beni mobili o immobili, denaro, azioni, quote societarie) al donatario.
La peculiarità di tale operazione sta nel fatto che il destinatario non dovrà corrispondere nulla al donante e, dunque, sarà l’unico ad arricchirsi. L’ipotesi più frequente di donazione è quella tra genitori e figli.
Contrariamente a quanto si possa pensare, tuttavia, non si tratta di un atto gratuito, ma prevede delle tasse che, se non pagate, possono compromettere la validità della donazione. Analizziamo, dunque, la disciplina normativa.
Donazione: le regole per effettuarla correttamente
La legge stabilisce, innanzitutto, l’obbligo che la donazione sia fatta tramite atto pubblico, perché comporta delle conseguenze importanti sul patrimonio sia del donante sia del donatario. È, quindi, necessario recarsi da un notaio e stipulare l’accordo alla presenza di due testimoni.
Possono essere oggetto di donazione tutti i beni posseduti dal donante al momento dell’operazione (quindi non beni futuri).
Per quanto riguarda i costi, bisogna affrontare due tipologie di spese:
- la parcella del notaio;
- le tasse a carico del donante.
Per quanto il prezzo del notaio, è difficile stabilire una cifra fissa, perché varia a seconda delle regole del libero mercato.
Le imposte a carico del donante, invece, sono le seguenti:
- 200 euro per l’imposta di registro;
- il 2% del valore catastale a titolo di tassa ipotecaria. Nel caso in cui si tratti di prima casa per il donatario, l’imposta è di 200 euro;
- l’1% del valore catastale a titolo di imposta catastale. Se si tratta di prima casa per il beneficiario, l’imposta ammonta a 200 euro;
- 230 euro di imposta di bollo;
- il 4% del valore catastale per la tassa di donazione. Se, però, si tratta di donazione tra familiari, l’imposta va pagata solo se l’ammontare donato è superiore a 1 milione di euro.
In quali casi l’operazione è nulla?
Sono due le problematiche che potrebbero sorgere in merito alla donazione: una civile e una tributaria.
Dal punto di vista civile, la donazione necessita sempre di un atto pubblico dinanzi al notaio perché potrebbe essere impugnata, per mancanza di forma scritta, da tutti coloro che ne hanno interesse. Ad, esempio, quando i genitori effettuano una donazione nei confronti di un solo erede, escludendo gli altri. Questi ultimi, dunque, potrebbero impugnare l’atto per difetto di forma.
C’è un’unica eccezione a tale regola e riguarda le ipotesi in cui la donazione ha ad oggetto beni di modico valore.
Si parla, a tal proposito, di “donazione manuale“, disciplinata dall’art. 783 del codice civile.
Cosa significa “modico valore“? È un elemento che si determina a seconda delle condizioni del donante e si riferisce alla circostanza che il bene non influisce significativamente sul suo patrimonio.
Di conseguenza, più il donante è ricco e più aumenta il valore della donazione che si può effettuare senza notaio.
Dal punto di vista tributario, invece, è sempre necessario che i beni donati siano di certa provenienza e che vengano versate tutte le tasse a carico del donante. Se si tratta di una donazione tra familiari, le imposte sono dovute solo se il valore supera 1 milione di euro.
In ogni caso, per evitare problemi con l’Agenzia delle Entrate, è sempre preferibile conservare tutta la documentazione relativa ai trasferimenti.
È consentito ritirare la donazione?
Di regola, la donazione è irrevocabile, ma ci sono delle specifiche ipotesi in cui può essere revocata. Nel dettaglio:
- per ingratitudine del donatario, qualora abbia assunto un atteggiamento scorretto ed offensivo nei confronti del donante. Ad esempio, se ha tentato di uccidere o ha ucciso il donante oppure se ha arrecato un grave danno al suo patrimonio;
- per sopravvenienza di figli del donante.
Diversa, invece, è l’ipotesi della revoca per mutuo consenso, che si ha quando sia il donante sia il donatario si accordano sulla restituzione del bene donato. Anche la revoca va effettuata davanti ad un notaio, alla presenza di entrambe le parti.