Molti contribuenti stanno ricevendo delle significative variazioni sull’importo dell’Assegno Sociale. Per quale motivo?
La cifra dell’Assegno Sociale è calcolata sulla base del reddito percepito e della situazione familiare e, per questo motivo, si può modificare nel corso del tempo.
Alcuni percettori stanno ricevendo delle somme inferiori rispetto ai 503,27 euro al mese (per 13 mensilità) erogati finora.
Non si tratta, purtroppo, di un errore da parte dell’INPS. L’ammontare spettante, infatti, dipende dal reddito personale oppure coniugale del beneficiario. Ad ogni variazione reddituale, dunque, corrisponde una variazione dell’importo erogato a titolo di Assegno Sociale.
Quali sono i requisiti che influiscono sulla prestazione? Analizziamo la normativa e scopriamolo.
Assegno Sociale 2023: il requisito da rispettare
L’Assegno Sociale erogato dall’INPS è una misura assistenziale temporanea, riconosciuta su richiesta a coloro che rispettano determinati presupposti reddituali. Se, dunque, la situazione economica del beneficiario varia, la prestazione può subire delle variazioni o può anche essere revocata.
Ai fini della determinazione della somma, sono due le condizioni da considerare:
- la misura spetta in maniera integrale a tutti i disoccupati non coniugati, che possiedono un reddito personale prossimo allo zero e ai disoccupati sposati con un reddito familiare pari a zero;
- se il percettore possiede un reddito personale non maggiore di 6.542,51 euro oppure un reddito coniugale non maggiore di 13.085,02 euro, l’importo è adeguato.
Facciamo un esempio. Tizio non è coniugato e ha un reddito annuo di 3 mila euro. Avrà, dunque, diritto ad un Assegno Sociale di 272,46 euro al mese. Caio, invece, ha un reddito coniugale di 8 mila euro e, quindi, potrà ricevere un Assegno di 389 euro al mese.
La prestazione, inoltre, non è soggetta a trattenute IRPEF e non è reversibile ai familiari superstiti.
Calcolo dell’Assegno Sociale: in che modo avviene?
La Circolare INPS n. 131 del 12 dicembre 2022 precisa quali sono i redditi del richiedente e del coniuge da considerare ai fini dell’ottenimento della prestazione assistenziale. Nel dettaglio:
- redditi soggetti a IRPEF;
- redditi esenti da imposta (come le indennità per gli invalidi civili);
- redditi sottoposti a ritenuta alla fonte (ad esempio, vincite da giochi o concorsi erogati dallo Stato);
- redditi provenienti da terreni e edifici;
- pensioni di guerra;
- rendite vitalizie INAIL;
- pensioni dirette accreditate da Stati stranieri;
- assegni e pensioni riconosciuti agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi;
- assegni alimentari.
Non vengono, invece, presi in considerazione:
- Trattamento di Fine Rapporto;
- competenze arretrate soggette a tassazione separata;
- redditi derivanti dalla casa di abitazione;
- 1/3 della pensione liquidata in base al sistema contributivo, ai sensi della Legge n. 335/95;
- indennità di accompagnamento;
- indennità accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome;
- assegni INAIL destinati all’assistenza personale, erogati agli invalidi assoluti ;
- assegni INPS ai pensionati inabili per l’assistenza personale e continuativa;
- indennità di comunicazione per i sordi;
- assegno vitalizio versato agli ex combattenti;
- compensi speciali riconosciuti alle Medaglie al Valor Militare;
- pensioni o assegni legati alle decorazioni dell’Ordine Militare d’Italia.
I casi di riduzione e aumento della prestazione
L’Assegno Sociale viene ridotto se il titolare è ricoverato presso una struttura sanitaria con retta a carico dello Stato o di altri Enti pubblici, nei seguenti modi:
- del 50%, se le spese sono completamente a carico dello Stato;
- del 25%, se la tariffa a carico del richiedente o dei suoi familiari è minore della metà dell’Assegno Sociale;
- se la retta è pari a più del 50% dell’Assegno, non è prevista alcuna riduzione.
La Circolare INPS n. 131 del 12 dicembre 2022 chiarisce anche in quali ipotesi l’ammontare dell’Assegno Sociale può aumentare.
Per coloro che hanno meno di 75 anni, è prevista una maggiorazione di 12,92 euro, per 13 mensilità. L’incremento, invece, sale a 20,66 euro, per 13 mensilità, per chi ha un’età pari o superiore a 75 anni.
Gli over 70, poi, hanno diritto anche al cd. incremento al milione. Il beneficio viene riconosciuto d’ufficio, a partire dal mese successivo a quello di maturazione dei presupposti.
Revoca del beneficio: è davvero possibile?
Per l’erogazione dell’Assegno Sociale non è richiesta la presentazione dell’ISEE o della Dichiarazione Sostitutiva Unica; va, infatti, specificato solo il reddito.
Dopo il riconoscimento, tuttavia, la prestazione fa reddito ai fini dell’ISEE e comporta, nella maggior parte dei casi, un aumento della ricchezza del nucleo del percettore.
È bene precisare che l’Assegno Sociale è oggetto di costanti controlli dall’INPS, perché si tratta di una misura temporanea. Può, dunque, essere sospeso nell’ipotesi in cui il percettore si trasferisca all’Estero per più di 29 giorni. Dopo un anno dalla sospensione, il beneficio è revocato.
L’erogazione, invece, cessa nel caso di perdita dei requisiti legali. Ad esempio, se cambia la condizione reddituale del beneficiario. Ogni cambiamento va sempre segnalato tempestivamente all’INPS.