La guida aiuterà a districarsi tra i permessi di lavoro retribuiti richiedibili per malattia, assistenza o motivi personali.
I lavoratori pubblici e privati devono sapere quando e come richiedere i permessi di lavoro retribuiti e giustificati.
Lo Stato tutela i lavoratori con i diritti loro riservati inseriti nella disciplina lavoristica. Tali diritti riguardano la sfera patrimoniale – come di diritto allo stipendio – nonché quella personale. Citiamo il diritto di svolgere la prestazione in sicurezza, del rispetto della salute, della libertà di opinione e delle libertà sindacali.
Tutti i dipendenti, poi, hanno diritto ad una serie di prestazioni come i permessi di lavoro giustificati e periodi di assenza retribuiti o non. Questo vale sia per i lavoratori del settore privato che pubblico. Può non essere facile riuscire a capire quali misure richiedere e quando. Per questo motivo vi forniamo una pratica guida con le indicazioni caso per caso.
Permessi di lavoro, chi può richiederli e quando
Nella guida prenderemo in considerazione il permesso speciale di tre giorni, i permessi biennali, il congedo parentale per la malattia del figlio e i permessi retribuiti. Iniziamo dal permesso di tre giorni da richiedere nel corso dell’anno per gravi motivi come il decesso del coniuge o una grave infermità dello stesso oppure di un parente entro il secondo grado (non necessariamente convivente).
I tre giorni si possono utilizzare entro sette giorni dall’evento in modo continuativo e frazionato in accordo con il datore di lavoro. Sono cumulabili con i permessi della Legge 104. Il lavoratore può chiedere questi permessi anche per motivi personali non specificati ma il datore di lavoro avrà la facoltà di valutare le legittimità della richiesta.
Passiamo ai congedi biennali retribuiti. Consentono di assentarsi dal luogo di lavoro per un lungo periodo. Sono concessi
- al coniuge convivente con la persona disabile,
- ai genitori del disabile in assenza del coniuge,
- ai figli conviventi del il disabile dove mancassero (o risultassero invalidi) il coniuge e i genitori,
- ai fratelli e sorelle conviventi del disabile dove mancassero (o risultassero invalidi) il coniuge e i genitori e i figli,
- un parente o affine di terzo grado convivente del disabile dove mancassero (o risultassero invalidi) il coniuge, i genitori, i figli, fratelli e sorelle.
La convivenza è la chiave della richiesta dei permessi di due anni. L’indennità erogata durante il congedo corrisponderà all’ultima retribuzione. Non sarà possibile, però, maturare ferie, tredicesima né TFR durante l’assenza.
Altro permesso è il congedo parentale per la malattia del figlio con le seguenti direttive
- fino a 3 anni in caso di malattia grave per entrambi i genitori in modo alternato,
- fino a 8 anni ogni genitore può assentarsi a turno per cinque giorni all’anno,
- in caso di adozione il congedo potrà essere prolungato fino ai sei anni o dodici con fruizione per i primi tre anni di adozione o affidamento.
Il lavoratore dovrà documentare la malattia inviando apposita certificazione all’INPS e al datore di lavoro.
In caso di gravi motivi familiari, infine, si possono richiedere permessi non retribuiti per un totale di due anni. Il posto di lavoro verrà conservato ma non si riceverà lo stipendio né si potrà lavorare.