I lavoratori che chiedono il congedo straordinario per prendersi cura di un familiare con disabilità perdono i permessi non goduti? E le ferie?
Districarsi tra le tante regole normative può essere difficile per un lavoratore soprattutto quando l’argomento non è ben conosciuto.
Permessi e ferie non godute e congedo straordinario come sono connessi? Il congedo si chiede quando si ha la necessità di accudire un familiare con disabilità grave. Prevede la convivenza con l’invalido e può durare al massimo due anni. Durante l’assenza dal posto di lavoro si continuerà a percepire la retribuzione mensile ma non si matureranno ferie o Trattamento di Fine Rapporto né si otterrà la tredicesima.
I permessi non goduti – ROL – sono giorni di permesso non utilizzati dal dipendente. Se al 30 giugno dell’anno successivo la loro maturazione il lavoratore non ne ha usufruito allora il datore di lavoro dovrà retribuirli sotto forma di indennità da inserire in busta paga. Attenzione a non confondere questa prestazione con le ferie. Si tratta di misure completamente differenti nel conteggio, nel limite minimo, nella modalità di regolazione e nei fattori determinanti per il calcolo. Sicuramente lo scopo di ROL e ferie, però, coincide. Permettere al lavoratore di recuperare energie fisiche e psichiche.
I permessi non goduti si perdono con il congedo straordinario?
Come accennato i permessi non goduti vengono monetizzati o comunque predisposti alla fruizione in modo alternativo. I Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro specificano i termini entro cui occorrerà utilizzare i benefici o corrisponderli con Riduzione dell’Orario di Lavoro. Solitamente i CCNL pongono come data conclusiva il 30 giugno dell’anno successivo a quello di maturazione ma alcuni contratti indicano il 31 dicembre.
Passata la scadenza i ROL non verranno più indicati in busta paga. Continueranno, però, ad essere accumulati alle ferie o monetizzati. Il lavoratore potrebbe così trovare la somma corrispondente nella busta paga.
I Contratti prevedono per Legge, poi, un’indennità sostitutiva conteggiata in base alla retribuzione percepita alla scadenza del termine ultimo per la fruizione. Significa che la somma corrispondente al compenso per ROL non goduto si dovrebbe aggiungere allo stipendio del mese successivo rispetto alla scadenza.
Tutto questo a condizione che non sia prevista una diversa eventualità dal Contratto Collettivo del Lavoro. La Legge aggiunge che ferie e permessi retribuiti legati alla Legge 104 non sono interscambiabili appartenendo ad istituti di natura differente. Le ferie, nello specifico, non sono sovrapponibili al congedo straordinario e a differenza dei permessi non goduti non possono essere monetizzate.
Verranno, dunque, congelate se non godute in modo tale che il lavoratore possa utilizzarle al termine dei due anni. Un’ottima opportunità dato che nel periodo di congedo non se ne matureranno altre.