L’ammontare dell’Assegno Ordinario di Invalidità varia a seconda dell’anzianità contributiva. Scopriamo in che modo avviene il calcolo.
L’Assegno Ordinario di Invalidità è una sussidio economico versato dall’INPS a coloro che hanno una percentuale di capacità lavorativa residua non superiore a un terzo (corrispondente, dunque, al 67%).
Si tratta di una prestazione previdenziale, cioè calcolata sulla contribuzione maturata. La normativa, infatti, prescrive il possesso di almeno 5 anni di contributi, di cui 3 versati nel quinquennio antecedente la richiesta per il sussidio.
Il calcolo dell’Assegno Ordinario di Invalidità si effettua come una normale pensione. Nello specifico, se l’interessato ha contributi prima e dopo il 1996, si applicherà il meccanismo misto (retributivo per i versamenti fino al 1995 e contributivo per quelli dal 1996 in poi).
Se, invece, i contributi sono stati accreditati tutti dopo il 31 gennaio 1995, si seguiranno le regole del sistema contributivo. Analizziamo la normativa.
Assegno Ordinario di Invalidità: quali effetti sulla pensione anticipata?
Poiché abbiamo accennato che i metodi di calcolo dell’Assegno Ordinario di Invalidità seguono quelli della pensione, per evitare equivoci è obbligatoria una precisazione.
L’Assegno è incompatibile con la pensione anticipata. Se, dunque, il percettore intende uscire anticipatamente dal mondo lavorativo, dovrà interrompere la fruizione dell’Assegno Ordinario.
Attenzione, però, perché il sussidio viene rinnovato ogni 3 anni e al terzo rinnovo diventa permanente. Una volta permanente, non può essere rifiutato o interrotto. Di conseguenza, il lavoratore sarà costretto ad attendere il raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia.
L’unica deroga a tale disciplina si ha nell’ipotesi della pensione di vecchiaia per invalidi civili, accessibile a 61 anni di età, per gli uomini, e a 56 anni di età, per le donne, che prestano servizio come dipendenti privati e possiedono un’invalidità di almeno l’80%. In ogni caso, anche tale prestazione non può essere percepita contemporaneamente all’Assegno Ordinario di Invalidità.
Assegno con 30 anni di contribuzione: tutti i dettagli sul calcolo dell’importo
A quanto ammonta l’Assegno di un lavoratore che ha 67 anni di età e 30 anni di contribuzione e che, dunque, potrebbe usufruire della pensione di vecchiaia?
In questo caso, l’importo sarà determinato con il metodo misto, perché ha certamente versamenti accreditati sia prima sia dopo il 1996 (supponiamo 3 anni fino al 1995 e 27 anni a partire dal 1996).
Per calcolare le due quote, bisognerà effettuare i seguenti passaggi:
- per la prima quota, si applica il sistema retributivo. Dunque, si moltiplica l’aliquota del 2% per i 3 anni di contributi e, poi, si applica il risultato alla retribuzione lorda annua (ipotizziamo che sia 25 mila euro). Si avrà un importo di circa 1.500 euro;
- per la seconda quota, si ricorrerà al sistema contributivo. Per ciascun anno lavorativo, un dipendente accantona il 33% della retribuzione nel cd. montante contributivo. Il 33% di 25 mila euro è pari a 8.250 euro che, moltiplicato per i 27 anni di contributi, porterà a 222.750 euro di montante contributivo. Su tale cifra, si applica il coefficiente di trasformazione, che a 67 anni è pari al 5,72%, per un risultato di 12.741,30 euro.
Sommando la prima quota (1.500 euro) alla seconda quota (12.741,30 euro), si otterrà l’ammontare di una pensione lorda annua, ossia 14.241 euro, circa 1.100 euro lordi al mese (750 euro netti).
Per ottenere, invece, una pensione netta al mese di almeno 1.000 euro, con gli stessi requisiti anagrafici e contributivi, è necessario percepire una retribuzione lorda annua di 30 mila euro.