Congedo Legge 104, la convivenza è sempre obbligatoria? Ecco la verità

Il congedo straordinario di due anni prevede l’obbligo della convivenza tra chi assiste e familiare con disabilità. Ci sono, però, delle eccezioni.

La Legge 104 permette al lavoratore di assentarsi dal posto di lavoro per due anni senza rischiare il licenziamento e continuando a percepire lo stipendio.

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Congedo straordinario, quando si può richiedere – Informazioneoggi.it

Lo Stato aiuta i cittadini con disabilità e i caregiver garantendo loro benefici e agevolazioni economiche nonché assistenziali per affrontare con minori difficoltà gli ostacoli della vita quotidiana. Le misure di supporto riguardano sia la vita privata degli interessati sia quella lavorativa.

I soggetti con handicap fisico, psichico o mentale e i familiari che se ne prendono cura possono richiedere i permessi di tre giorni al mese retribuiti. Solamente i caregiver, poi, possono accedere al congedo straordinario della durata massima di due anni. Anche questo viene retribuito e conserva il posto di lavoro. Il fine per il quale si devono richiedere gli aiuti è prendersi cura del familiare con disabilità. Di conseguenza, il congedo richiede la convivenza con il disabile.

Legge 104, congedo straordinario e convivenza: ecco gli obblighi

Per richiedere il congedo straordinario il lavoratore dovrà dimostrare di convivere con il disabile per tutta la durate del congedo stesso. Non è obbligatorio che la coabitazione si verifichi fin dal momento dell’inoltro della domanda di accesso al beneficio ma è indispensabile che inizi dal primo giorno di assenza dal lavoro.

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Le eccezioni alla regola della convivenza – Informazioneoggi.it

Chi assiste e disabile assistito, dunque, dovranno non solo abitare nello stesso Comune ma nello stesso stabile e numero civico. Questo fino alla fine del congedo straordinario. Ci sono solo tre eccezioni alla regola.

  1. Il caregiver è un genitore che assiste un figlio disabile,
  2. caregiver e disabile abitano nello stesso palazzo ma in appartamenti differenti,
  3. il caregiver chiede la residenza temporanea per un massimo di dodici mesi.

Occorre approfondire il terzo punto. Se chi assiste abita in un Comune diverso da quello dell’assistito allora può fare richiesta di residenza temporanea. Significa che la residenza anagrafica non cambierà mantenendo inalterata la dimora abituale ma si avrà la dimora temporanea presso la casa del familiare con handicap.

Solitamente i Comuni inseriscono tra i residenti temporanei coloro che risiedono tra i confini della città da minimo quattro mesi. Il neo di questa soluzione è che il limite temporale massimo è di dodici mesi. Significa che il lavoratore in congedo trascorsi i dodici mesi o torna nel proprio Comune oppure cambia la residenza anagrafica con tutte le conseguenze del caso (farà nucleo con il disabile) per continuare ad usufruire del congedo straordinario.

Concludiamo ricordando che oltre all’obbligo di residenza – con le tre eccezioni – vige anche un’altra direttiva da rispettare in caso di richiesta di congedo ossia l’ordine di priorità. C’è una sorta di graduatoria da rispettare (coniuge, genitori, figli, fratelli o sorelle, parenti entro il secondo grado) che impone la possibilità di fare domanda solo se i familiari conviventi che hanno la precedenza sono mancanti, deceduti oppure anch’essi invalidi gravi.

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