Una sentenza del Tribunale di Torino ha chiarito se i permessi 104 costituiscono un diritto dei lavoratori parasubordinati disabili.
La Legge 104 del 1992, all’art. 33, prevede il diritto per i lavoratori disabili gravi e per i familiari che li assistono di usufruire di permessi retribuiti dal lavoro.
In particolare, è possibile accedere a 3 giorni di permesso al mese (continuativi o frazionati) oppure a 2 ore al giorno. I genitori (biologici, adottivi o affidatari) di figli disabili gravi fino a 12 anni hanno diritto anche al prolungamento del congedo parentale.
Durante il periodo di assenza, ai beneficiari spetta l’ordinaria retribuzione e il versamento dei contributi figurativi, utili sia ai fini del diritto sia della misura della pensione.
È necessario, inoltre, che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno in una struttura a carico dello Stato.
La normativa precisa che il beneficio spetta ai lavoratori dipendenti, sia pubblici sia privati. Ci sono, tuttavia, delle importanti novità relative ai permessi 104 anche per i lavoratori parasubordinati. Scopriamo di cosa si tratta.
Permessi 104 anche ai lavoratori parasubordinati? Un caso peculiare
Una storica sentenza del Tribunale di Torino, la n. 637/2023 ha chiarito che i permessi 104 sono un diritto che va riconosciuto non soli ai lavoratori dipendenti ma anche ai collaboratori parasubordinati.
La decisione è stata presa in ottemperanza alla normativa e alla giurisprudenza comunitaria, che impone il divieto di discriminazione tra lavoratori dipendenti e autonomi.
Per questo motivo, è compito del datore di lavoro assicurare ai propri dipendenti disabili gravi il diritto di beneficiare di assenze giustificate e retribuite dal lavoro, per esigenze legate al loro stato di salute. Deve, infatti, essere assicurato il giusto bilanciamento tra tali esigenze e la fatica svolta quotidianamente per la professione.
Il caso esaminato dai giudici aveva come protagonista un lavoratore autonomo e, nel dettaglio, un professionista convenzionato con il SSN che aveva presentato richiesta all’Amministrazione committente di poter sfruttare dei giorni di assenza simili ai permessi 104. Tale possibilità , infatti, era prevista dalla Contrattazione Collettiva di categoria, a partire dal 2020.
In seguito al rifiuto dell’istanza da parte dell’ASL (datrice di lavoro), il professionista aveva lamentato la discriminazione in sede giudiziale.
La ragione per la quale l’ASL committente aveva dichiarato l’inammissibilità della concessione dei permessi retribuiti risiedeva nell’assenza di una specifica previsione legislativa precedente al 2020.
La decisione del giudice del lavoro
Il Tribunale di Torino ha accolto la richiesta del professionista, dichiarando come la mancata fruizione dell’agevolazione costituisca una grave violazione del principio di parità di trattamento dei lavoratori, tutelato dall’art. 2 della Direttiva 2000/78/CE. Al contempo, si tratta di una forma di discriminazione indiretta.
Per i giudici, i permessi 104 “nascono dalla considerazione che la persona con disabilità affronta una fatica maggiore nella sua vita lavorativa ed extra lavorativa e, dunque, necessita di maggior tempo di riposo dal lavoro rispetto alle persone prive di disabilità “.
Il beneficio, di conseguenza, non va riservato solo ai dipendenti ma anche ai parasubordinati.