Scopriamo se la disoccupazione agricola e l’invalidità civile sono compatibili e cumulabili. La risposta non farà contenti i cittadini.
Due prestazioni differenti che presuppongono il rispetto di determinate condizioni. Vediamo quali.
L’indennità di disoccupazione agricola è una prestazione economica che spetta ai lavoratori agricoli dipendenti ed equiparati. Verrà erogata per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro la soglia massima di 365 giornate annue meno le giornate di lavoro dipendente/proprio agricolo, non agricolo e le giornate indennizzate per malattia, maternità, infortuno o non indennizzabili.
L’Assegno ordinario di invalidità, invece, spetta a chi ha la capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo per infermità fisica o mentale. Si concede a dipendenti, autonomi – artigiani, coltivatori diretti, coloni, mezzadri – e agli iscritti alla Gestione Separata. Ha durata triennale e per continuare a riceverlo occorrerà chiedere il rinnovo prima della scadenza.
Due prestazioni ben definite, dunque, che non possono essere percepite contemporaneamente. L’interessato, però, ha la possibilità di poter scegliere la misura per lui più conveniente.
Invalidità e disoccupazione agricola, niente compatibilità
La Corte Costituzionale ha stabilito come sia facoltà del cittadino poter scegliere tra la prestazione più vantaggiosa tra assegno di invalidità o indennità di disoccupazione. L’assicurato ha il diritto di prendere la sua decisione ma solo per il periodo in cui si riceve la disoccupazione indennizzata.
Nello stesso tempo è un diritto del cittadino poter cambiare idea. Se dopo aver ricevuto l’assegno ordinario di invalidità decide di ricevere l’indennità di disoccupazione agricola potrà in un secondo momento rinunciare alla disoccupazione e ricevere nuovamente il primo trattamento. Ma questa rinuncia alla disoccupazione sarà definitiva.
Vale anche il contrario. Si può ricevere la disoccupazione prima e poi rinunciarvi per far richiesta di invalidità per poi tornare all’indennità. Basterà presentare una domanda scritta entro 60 giorni dalla data di notifica dell’accettazione della domanda di assegno ordinario.
Quale misura è più vantaggiosa?
Per decide cosa richiedere occorre tener conto che l’assegno di invalidità è un beneficio erogato ogni mese in modo continuativo (occorre considerare comunque la richiesta di rinnovo ogni tre anni per tre volte, poi diventa veramente definitivo). La disoccupazione, invece, ha durata limitata.
Il primo trattamento, dunque, risulta economicamente più vantaggioso per la maggior parte degli interessati. In più si associa ad altre prestazioni assistenziali e previdenziali mentre l’indennità risulta quasi sempre non cumulabile con altri benefici.
Unica puntualizzazione riguarda il rinnovo. Va richiesto dall’interessato prima della scadenza triennale e comporta una nuova visita medica davanti alla Commissione INPS. Significa che venendo a mancare i requisiti di accesso all”invalidità si perderebbe il diritto alla misura. In questo caso non resterebbe altro da fare che accertarsi di avere i requisiti per ottenere l’indennità di disoccupazione.