Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il Decreto di fissazione dell’ammontare dell’assegno di incollocabilità. A chi spetta?
L’assegno di incollocabilità è una prestazione versata dall’INAIL a determinate categorie di soggetti.
In particolare, si tratta di un sussidio destinato ai titolari di una rendita INAIL che hanno meno di 65 anni di età e che, a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, non si trovano più nelle condizioni di poter lavorare né di usufruire dell’assunzione obbligatoria, prevista dalla Legge n. 68/1999.
Di recente, il Ministero del Lavoro ha emanato un Decreto che chiarisce l’importo dell’agevolazione per quest’anno. Analizziamo i dettagli del provvedimento e scopriamo chi sono i soggetti che potranno beneficiarne.
Assegno di incollocabilità: quali sono i presupposti per ottenerlo?
L’assegno di incollocabilità può essere percepito da coloro che possiedono una percentuale di invalidità di almeno il 34%, accertata dall’INAIL sulla base delle Tabelle allegate al Testo Unico per infortuni sul lavoro o malattie professionali denunciati fino al 31 dicembre 2006.
Possono, altresì, ottenere il sostegno economico coloro che sono affetti da una menomazione dell’integrità psicofisica o un danno biologico superiore al 20%, rientrante nelle Tabelle allegate al D.M. 12 luglio 2000 per gli infortuni e per le malattie professionali denunciati dal 1° gennaio 2007.
Attenzione, però, a non confondere la prestazione con il sussidio erogato a favore degli invalidi di guerra o di servizio, previsto dall’art. 20 del D.P.R. 915/1978 e dall’art. 104 del D.P.R. 1092/1973.
Questi ultimi due trattamenti, infatti, sono riconosciuti agli invalidi di guerra o per causa di servizio under 65, che percepiscono una pensione di guerra, una pensione privilegiata o un assegno rinnovabile. È, inoltre, richiesto il possesso di un’infermità rientrante nelle categorie dalla seconda all’ottava e lo status di incollocabilità.
L’incollocabilità consiste nella condizione di coloro che non possono svolgere attività lavorativa perché, a causa della loro invalidità, sarebbero un pericolo per la salute e l’incolumità proprie, dei colleghi di lavoro oppure per la sicurezza del luogo di lavoro.
A quanto ammonta la prestazione e come si richiede?
L’assegno di incollocabilità è erogato ogni mese con la rendita INAIL ed è oggetto di rivalutazione annuale, ogni 1° luglio dell’anno.
L’importo spettante viene, dunque, definito sulla base dell’indice dell’inflazione individuata nell’anno precedente.
Di recente, il Ministero del Lavoro ha pubblicato il Decreto n. 84/2023 con il quale ha specificato la cifra dell’assegno a partire dal 1° luglio 2023.
Poiché c’è stata una variazione dell’indice ISTAT nel 2022 dell’8,1%, per quest’anno l’ammontare mensile del sussidio economico versato dall’INAIL sarà pari a 290,11 euro (fino allo scorso 30 giugno corrispondeva, invece, a 268,37 euro).
A chiarire la nuova cifra e le modalità di richiesta della prestazione è la Circolare dell’INAIL n. 32/2023.
Per ricevere l’assegno, l’interessato deve inviare domanda all’Ufficio INAIL territorialmente competente.
Nell’istanza vanno inseriti:
- i dati anagrafici;
- l’indicazione dell’invalidità posseduta;
- la copia di un valido documento d’identità.
La domanda può essere inviata:
- recandosi allo sportello delle sede INAIL competente;
- tramite posta ordinaria;
- attraverso PEC (Posta Elettronica Certificata).
Il lavoratore ha anche la facoltà di richiedere l’assistenza di un CAF/ Patronato.
Una volta riconosciuta, la prestazione viene pagata secondo una delle seguenti modalità:
- accredito su conto corrente bancario o postale;
- accredito su libretto di deposito nominativo bancario o postale;
- attraverso gli istituti convenzionati con l’INPS per i beneficiari che riscuotono all’Estero;
- accredito su carta prepagata con IBAN;
- in contanti presso uno sportello bancario o postale, se la cifra è inferiore a mille euro.