La Legge 104 permette al caregiver di rifiutare il trasferimento dal luogo di lavoro presso una diversa sede. Vale anche per i disabili non gravi?
La Legge 104 prevede una serie di benefici per i caregivers lavoratori dipendenti che assistono familiari malati.
In particolare, l’art. 33, comma 5, stabilisce il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina alla residenza del disabile e di rifiutare (a determinate condizioni) il trasferimento presso un’altra sede.
La normativa, però, specifica che il beneficio spetta ai caregivers di soggetti disabili ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104, ossia disabili gravi.
Il rifiuto al trasferimento in una diversa sede può essere fatto valere anche dai lavoratori dipendenti che assistono un familiare disabile non grave, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge 104? Scopriamolo.
Trasferimento Legge 104: la sentenza della Corte di Cassazione
La sentenza della Corte di Cassazione n. 12649 del 10 maggio 2023 ha stabilito che a qualsiasi soggetto affetto da disabilità deve essere sempre garantito il diritto all’assistenza, indifferentemente dalla percentuale di invalidità accertata.
In tal senso si era espressa precedentemente anche la Corte d’Appello del Tribunale di Milano, che aveva ritenuto valide le pretese di un dipendente caregiver di un soggetto disabile non grave, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge 104/1992.
Il lavoratore aveva rifiutato di svolgere turni notturni. Accogliendo il ricorso, la Corte d’Appello ha, allo stesso tempo, anche sancito il diritto al rifiuto del trasferimento senza consenso presso un’altra sede di lavoro.
Quando è legittimo il cambio di sede lavorativa?
Alla luce di quanto finora evidenziato, il trasferimento in una sede di lavoro differente è consentito solo se c’è il consenso da parte del caregiver oppure, se manca l’accordo col datore di lavoro, se ci sono delle giustificate esigenze organizzative e produttive dell’azienda, in virtù delle quali il trasferimento diventa indispensabile. Il diritto a preservare la sede lavorativa, infatti, non si configura come diritto assoluto.
In mancanza di oggettive e giustificate ragioni aziendali, non può essere cambiata la sede di lavoro al caregiver di un familiare disabile, anche non grave. Al riguardo è anche intervenuta la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 704 del 18 gennaio 2021, ha stabilito la necessità del bilanciamento tra il diritto del lavoratore caregiver e le esigenze del datore di lavoro.
È onere del datore, tuttavia, provare che il trasferimento del suo dipendente deriva da importanti ragioni tecniche e produttive.
Segnaliamo, infine, che correlato al diritto di rifiutare il trasferimento non consensuale in un’altra sede, per difficoltà a garantire la giusta assistenza al familiare disabile, c’è anche la facoltà, per il lavoratore dipendente, di presentare richiesta per il trasferimento presso una sede di lavoro più comoda.