È possibile cambiare la residenza e trasferirla presso un luogo in cui si è ospite? Sì, ma solo a determinate condizioni.
Il concetto di residenza è definito dall’art. 43, comma 2, del codice civile come “il luogo in cui la persona ha la dimora abituale“. Tale luogo, tuttavia, può variare negli anni.
Tra le varie condizioni che possono contribuire al cambiamento c’è il trasferimento della residenza presso l’abitazione di un familiare o un amico. In questi casi ci si qualifica come ospite e non si firma alcun contratto di locazione o di comodato d’uso gratuito.
Si tratta di una situazione che suscita spesso una serie di dubbi. Non è vietata dalla legge italiana, ma bisogna valutare diversi elementi, come le conseguenze fiscali (per esempio l’aumento della TARI).
Quali sono le condizioni che rendono lecito il trasferimento della residenza? Analizziamo la normativa e scopriamolo.
Residenza come ospite: le condizioni per richiederla
La residenza, come abbiamo anticipato in apertura, è la dimora abituale di una persona.
Non può, dunque, essere occasionale oppure limitato a solo alcuni periodi dell’anno.
L’abitualità comporta che anche un eventuale trasferimento deve essere permanente. Per questi motivo, prima di effettuare tale passo, è necessario valutare delle alternative, come un cambio temporaneo di domicilio. Quest’ultimo è il luogo in cui viene stabilita la sede principale degli affari e degli interessi di un soggetto.
Non è consentito, però, ricorrere a residenze di comodo, cioè a quelle che sono fissate in posti in cui non si vive mai, magari solo per beneficiare di particolari agevolazioni economiche. La residenza inoltre, è unica e, quindi, può essere fissata presso un solo Comune e un solo indirizzo.
La documentazione da esibire per il trasferimento
Per modificare la residenza va inviata richiesta al Comune in cui ci si vuole spostare, allegando la fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
Entro 45 giorni, la polizia municipale può sempre compiere controlli e verifiche delle informazioni dichiarate e della reale presenza del richiedente all’indirizzo di residenza.
Dopo tale termine, il cambio di residenza ha esito positivo anche nel caso in cui il Comune non abbia comunicato anomalie, in base al principio del silenzio assenso.
Se il trasferimento, invece, avviene per ospitalità, la domanda va inoltrata al Comune alla presenza sia del proprietario sia dell’ospite e allegando la copia del documento di riconoscimento.
Per quanto riguarda l’ISEE, il principio generale è quello in base al quale il domicilio non ha rilevanza perché non incide sulla formazione del nucleo familiare (che corrisponde quasi sempre alla famiglia anagrafica).
È, invece, importante indicare l’indirizzo di residenza, per reperire tutte le informazioni del nucleo familiare utili per la DSU.
Se, infine, la persona che ospita il soggetto che cambia la sua residenza è il proprietario dell’immobile, allora dovrà inviare una specifica comunicazione presso l’Anagrafe del Comune.
Se, invece, l’ospitante non è proprietario ma è in affitto, è richiesta l’autorizzazione da parte del proprietario affinché l’ospite possa trasferire in quel luogo la sua residenza.