Residenza temporanea di dodici mesi, alla scadenza cosa succede? Si può continuare ad usufruire del congedo straordinario? Analizziamo cosa prevede la normativa.
Il congedo straordinario legge 151 per assistere un familiare disabile con handicap grave, è concesso ai lavoratori dipendenti per due anni. Questo beneficio prevede il requisito di convivenza con la persona disabile, tale requisito si intende soddisfatto anche con la residenza temporanea.
In merito analizziamo il quesito di un nostro lettore: “Buongiorno, attualmente sono in congedo straordinario legge 104 per prestare assistenza a mia mamma.La domanda mi è stata accolta perché ho ottenuto la residenza temporanea di 12:mesi cioè dal 1/12/2022 al 30/11/2023.Per richiedere altri 12 mesi di congedo ed evitare di prendere la residenza effettiva a casa di mia mamma per ragioni fiscali, può mia mamma richiedere la residenza temporanea presso di me abitando in comuni diversi? Cordiali saluti”.
La residenza temporanea permette di fruire del congedo straordinario retribuito. Tale congedo si può ottenere per un massimo di due anni, una sola volta dell’intera vita lavorativa. Da chiarire che la dimora temporanea, è valida per solo dodici mesi e non può essere rinnovata. Alla scadenza di tale limite, necessariamente bisogna spostare la residenza se si vuole continuare ad assistere il familiare.
In merito al quesito posto l’unico modo per poter usufruire degli altri 12 mesi di congedo è quello di trasferire la residenza.
Consiglio di consultare la nostra guida sul requisito di convivenza: Legge 104 e residenza temporanea, perché richiederla e a che cosa serve: la guida rapida