Alcune categorie di lavoratori sono fortemente svantaggiate dall’attuale sistema previdenziale. Quali sono i limiti alle loro pensioni?
La Riforma Dini del 1996 ha previsto un’importante novità, sconvolgendo l’assetto pensionistico italiano.
La manovra ha, infatti, introdotto il cd. sistema contributivo di calcolo delle pensioni, che contempla delle enormi differenze rispetto al sistema retributivo e a quello misto.
Dall’entrata in vigore di tale meccanismo, è fondamentale distinguere tra i contribuenti che hanno iniziato a lavorare prima del 1996 e coloro che hanno iniziato a lavorare dopo tale data.
Si tratta di una questione di non poco conto, perché, nella maggior parte dei casi, i contributivi puri sono penalizzati non solo in relazione agli importi delle pensioni ma anche in relazione all’età pensionabile.
Analizziamo la normativa e scopriamo quali sono le conseguenze della determinazione delle pensioni con il sistema contributivo.
Pensioni e sistema contributivo: quando non sono sufficienti 67 anni di età per smettere di lavorare?
I lavoratori che hanno iniziato a versare contributi previdenziali a partire dal 1° gennaio 1996 subiscono il ricalcolo dell’assegno pensionistico tramite il sistema contributivo.
Si tratta di un meccanismo altamente penalizzante perché preclude l’accesso ad alcune agevolazioni (come la pensione di vecchiaia con invalidità pensionabile) e prevede dei limiti anche alla pensione di vecchiaia.
Se, infatti, quasi tutti i lavoratori che hanno cominciato a lavorare prima del 1996, raggiungi i 67 anni di età e i 20 anni di contribuzione, possono presentare domanda per la pensione di vecchiaia, i contributivi puri sono obbligati al rispetto di un ulteriore requisito.
Oltre al rispetto dell’età anagrafica e di quella contributiva, infatti, è necessario che l’assegno pensionistico spettante sia almeno pari o superiore a 1,5 volte l’Assegno sociale, cioè, per il 2023, a quasi 750 euro al mese.
Nel caso in cui non dovesse essere maturato tale presupposto, l’età pensionabile slitta da 67 a 71 anni.
Uscita anticipata dal mondo lavorativo e integrazione al minimo: spettano anche a chi ha iniziato a lavorare dal 1996?
Un ulteriore limite imposto ai contributivi puri è la negazione di alcuni strumenti di flessibilità in uscita, come Quota 41. Chi ha iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995, infatti, non può accedervi.
Ma lo svantaggio maggiore per le pensioni che soggiacciono al sistema contributivo riguarda la determinazione dell’importo spettante.
Gli assegni calcolati con il sistema retributivo, infatti, sono decisamente più alti rispetto a quelli calcoli con il contributivo. E la penalizzazione si applica anche per le pensioni miste.
È importante, infine, segnalare che le pensioni contributive, anche se di ammontare esiguo, non possono essere integrate, a differenza degli assegni determinati col sistema retributivo o misto, che consentono di richiedere le maggiorazioni sociali e l’integrazione al trattamento minimo.