I lavoratori possono richiedere un risarcimento nel caso di ferie non godute. In cosa consiste questa indennità? Scopriamolo.
Il diritto alle ferie è garantito dalla Costituzione all’art. 32 come fondamentale, perché idoneo a tutelare al salute e l’integrità psico-fisica del lavoratore.
Sul tema è intervenuta, più volte, anche la Comunità Europea, fino all’emanazione della Carta Comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989. Con tale documento si sancisce il diritto sia alle ferie annuali retribuite sia al riposo settimanale.
In Italia, un enorme passo in avanti per garantire una tutela effettiva è stato fatto con il DLgs. n.66/03, con il quale è stata vietata la monetizzazione delle ferie non godute. In caso contrario, infatti, verrebbe meno la finalità primaria del riposo, ossia assicurare che il dipendente recuperi le energie fisiche e mentali, necessarie per il compimento delle proprie mansioni.
Qualora il lavoratore non riuscisse a godere del periodo di riposo che gli spetta e del relativo benessere, sarebbe legittimano a lamentare un danno da usura fisica.
Nel dettaglio, si configurerebbe un’ipotesi di stress, rientrante nella categoria del danno biologico, direttamente correlata alla violazione degli artt. 32 e 41 della Costituzione.
Non può, in questo caso, essere fatto valere l’eventuale assenso del dipendente al mancato godimento delle ferie, perché sarebbe comunque il datore ad essere considerato responsabile.
Risarcimento e indennità per mancato godimento delle ferie: tutte le informazioni che i lavoratori devono conoscere
In che modo si ottiene il risarcimento del danno provocato dalla mancata fruizione delle ferie?
Innanzitutto bisogna sottolineare che grava sul lavoratore l’onere della prova. Spetta a quest’ultimo, dunque, dimostrare il danno e il relativo nesso causale, in capo al datore responsabile.
Per quanto riguarda la quantificazione della somma risarcitoria, invece, non ci sono, al momento, tesi unitarie relative al criterio che dovrebbe essere adottato. Si tratta di una tipologia di danno esclusivamente soggettivo e, quindi, la sua monetizzazione non è sempre agevole.
Il legislatore non ha introdotto alcun principio legale da poter prendere in considerazione. L’unica soluzione ragionevole sarebbe quella della liquidazione equitativa, prevista dai contratti collettivi.
In relazione, infine, alla qualificazione del risarcimento, è intervenuta una storica sentenza della Sezione Tributaria della Cassazione, la n. 871/2009, che ha escluso che la somma spettante a titolo di risarcimento debba essere considerata come “accantonamento“.
Per le ferie non godute viene riconosciuta un’indennità, al momento della fine del rapporto di lavoro. Sono, dunque, valutate come retribuzione imponibile e tassate, in base alla tassazione corrente, se maturate nell’anno di cessazione del rapporto lavorativo; se le ferie non godute sono state maturate in anni precedenti, invece, si applica la tassazione separata.