Congedo di lavoro per 2 anni senza legge 104: chi può chiederlo e a quali condizioni

Congedo non retribuito per gravi motivi. Chi può beneficiare di questo vantaggio e quali sono i requisiti richiesti dalla normativa?

La legge italiana permette ai lavoratori dipendenti che hanno difficoltà a proseguire l’attività lavorativa, a causa di una problematica personale o familiare, di assentarsi senza perdere il posto di lavoro.

congedo non retribuito
In quali casi il dipendente può richiedere il congedo straordinario non retribuito? – InformazioneOggi.it

A tal fine, oltre al congedo retribuito Legge 104 della durata massima di 2 anni per accudire un familiare disabile grave, la normativa prevede un’altra tipologia di agevolazione.

Si tratta del cd. congedo straordinario non retribuito, regolato dal D.lgs. n. 151/2001.

È un periodo di aspettativa dal lavoro di due anni (fruibile sia in maniera continuativa sia frazionata), che spetta ai lavoratori dipendenti per gravi e documentati motivi familiari.

Durante il congedo, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, ma non percepisce alcuna retribuzione e non può svolgere alcuna attività lavorativa.

Tale periodo, inoltre, non vale ai fini dell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Può, tuttavia, essere riscattato per mezzo del versamento dei contributi volontari.

Congedo straordinario non retribuito: per quali circostanze può essere concesso?

I motivi per i quali può essere richiesta la fruizione del congedo non retribuito sono i seguenti:

  • grave difficoltà o disagio personale del dipendente;
  • assistenza del coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto, di un figlio, di un genitore, di un fratello o una sorella o di un parente o affine entro il terzo grado disabile grave.

Il congedo straordinario non retribuito spetta anche se uno dei soggetti appena elencati è affetto da patologie acute o croniche, causanti una temporanea o permanente riduzione o mancanza di autonomia. Il dipendente, dunque, dovrà interrompere l’attività lavorativa per prestare loro ausilio continuativo.

La procedura ordinaria per richiedere il beneficio

Ciascun contratto collettivo può dettare regole differenti circa le modalità per accedere al congedo straordinario non retribuito. Se, però, non ci sono specifiche disposizioni, si segue l’iter standard.

Innanzitutto, il lavoratore deve allegare tutta la documentazione medica in suo possesso, dalla quale si evince la necessità di assentarsi dal lavoro.

Per esempio, i certificati emessi dai medici specialisti del SSN, dai medici di medicina generale, dai pediatri o dalle strutture sanitarie, nell’ipotesi di ricovero o intervento chirurgico.

Il datore di lavoro deve, entro dieci giorni dalla presentazione della domanda per il congedo, decidere circa la sua concessione e deve comunicare la sua scelta al dipendente.

In caso di diniego, slittamento ad un periodo successivo o autorizzazione parziale, il datore deve giustificare la propria scelta, specificando quali sono gli eventuali motivi produttivi oppure organizzativi alla base della decisione.

Se il lavoratore lo ritiene opportuno può pretendere che, entro 20 giorni, la sua domanda venga riesaminata.

Gestione cookie