I contribuenti che percepiscono l’assegno di mantenimento hanno diritto anche alla pensione di reversibilità? La legge è chiara.
La pensione di reversibilità è una misura riconosciuta ai familiari superstiti nell’ipotesi di decesso di un pensionato.
Quasi sempre viene riconosciuta al coniuge ancora in vita, ma ne beneficiano anche i figli e gli altri parenti, secondo le regole fissate dalla legge.
Per l’erogazione della prestazione di reversibilità al coniuge superstite, tuttavia, ci sono delle eccezioni, nel caso di separazione o divorzio.
Se ci separa, infatti, si ha sempre diritto alla pensione, mentre se si divorzia potrebbero esserci degli impedimenti, come nel caso di nuove nozze. Ma cosa succede se il coniuge superstite percepiva l’assegno divorzile o di mantenimento?
Contrariamente a quanto si possa pensare, l’assegno di mantenimento non ostacola il diritto alla pensione di reversibilità ma, anzi, ne è il presupposto. Solo se, infatti, il coniuge superstite aveva diritto al mantenimento avrà diritto anche alla reversibilità, in caso di morte dell’ex coniuge.
A stabilire tale principio è l’art. 9 della Legge n. 898/1970 (cd. Legge sul divorzio). Cosa significa? Che se il coniuge, dopo il divorzio, non percepiva alcun assegno allora non potrà ricevere neanche la reversibilità. Quest’ultima misura, infatti, è una sorta di prolungamento della prestazione di mantenimento.
Pensione di reversibilità e assegno divorzile: che rapporto c’è tra i due sussidi?
La normativa sancisce la necessità che l’ex coniuge superstite abbia bisogno di un’assistenza economica quale presupposto essenziale per il riconoscimento della pensione di reversibilità.
La pensione deve sostituire l’assegno divorzile e, quindi, solo se era stata predisposta dal giudice in favore dell’ex coniuge al momento del decesso può essere richiesta la prestazione di reversibilità. In caso contrario, non può essere riconosciuto alcun sussidio.
Il discorso è lo stesso anche nell’ipotesi in cui l’assegno divorzile è stato erogato all’ex coniuge ma tramite pagamento perfezionatosi in un’unica soluzione.
Anche in questo caso l’ex coniuge superstite non può richiedere la pensione di reversibilità perché, se il pagamento è avvenuto una tantum significa che il beneficiario non ha bisogno di assistenza periodica e continuativa.
Cosa succede se l’ex coniuge si risposa?
Un ulteriore presupposto affinché l’ex coniuge superstite riceva la pensione di reversibilità è il divieto di contrarre nuove nozze. In caso di nuovo matrimonio, dunque, viene meno il diritto sia all’assegno divorzile sia alla reversibilità.
La normativa sottolinea che la sentenza di divorzio deve essere successiva all’inizio del rapporto assicurativo del pensionato con l’INPS oppure con una diversa Cassa di previdenza. Nel caso in cui il divorzio sia antecedente, non si ha diritto alla prestazione.
È richiesto, infine, che il contribuente deceduto fosse titolare di una pensione oppure che tale diritto possa essere soddisfatto grazie ad una richiesta che deve pervenire dall’ex coniuge a cui spetta la misura.