Grandi novità in tema di anticipo TFS e TFR annunciate dall’INPS. Chi sono i lavoratori che potranno beneficiare dell’agevolazione?
In via sperimentale, per il triennio 2023-2025, cambiano le regole per l’anticipo del TFS o del TFR per gli ex dipendenti pubblici.
Le modifiche riguardano:
- i titolari di pensione diretta iscritti al “Fondo Credito“, ossia gli ex dipendenti pubblici che sono andati in pensione (anche tramite gli strumenti di pensione anticipata);
- i soggetti che hanno interrotto il servizio senza diritto a pensione che, successivamente a un nuovo impiego, si iscrivono al “Fondo Credito“;
- il personale militare in ausiliaria iscritto al “Fondo Credito“.
L’anticipo del TFR o del TFS, tuttavia, è possibile soltanto se il soggetto ha confermato l’iscrizione al Fondo Credito per il periodo di pensione.
L’adesione a tale gestione, infatti, è obbligatoria soltanto per coloro che sono ancora in servizio e termina con la cessazione del rapporto lavorativo. Gli interessati, dunque, entro l’ultimo giorno di lavoro, devono specificare di voler rimanere iscritti anche successivamente.
L’adesione risulta sul cedolino della pensione o in busta paga, alla voce relativa alla trattenuta per la “Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali“.
È previsto un contributo dello 0,35% sullo stipendio contributivo e pensionabile per i dipendenti e dello 0,15% per i pensionati.
Se, dunque, non si è iscritti al “Fondo Credito” non si può richiedere l’anticipo del TFS o del TFR.
Anticipo TFR/TFS: a quanto ammontano le spese?
L’INPS ha specificato che l’anticipo può essere riconosciuto anche se sono già stati ottenuti dei finanziamenti.
Può, inoltre, avere ad oggetto esclusivamente la somma del TFS o del TFR maturata, disponibile ed esigibile dopo 6 mesi dalla domanda.
Di conseguenza, possono ottenerlo non solo i nuovi pensionati che non hanno ancora ricevuto alcuna rata ma anche coloro che hanno ricevuto la prima o la seconda rata del TFS o del TFR e attendono l’erogazione della seconda o della terza.
L’interessato ha la facoltà di chiedere solo una parte dell’importo spettante oppure l’intero importo.
Per quanto riguarda i costi, si applica un tasso di interesse dell’1% per tutto il periodo di finanziamento e un ulteriore ritenuta dello 0,50% per le spese di amministrazione.
Come si richiede l’anticipo?
Per inoltrare la domanda di anticipo TFR/TFS bisogna accedere al portale web dell’INPS e cliccare sulla voce “Anticipazione ordinaria TFS per gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito)” oppure “Anticipazione ordinaria TFR per gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito)“.
È consentito anche richiedere supporto ad un CAF o Patronato.
Nella domanda bisogna dichiarare se si intende beneficiare dell’anticipo dell’intera somma del TFR o del TFS oppure solo di una parte di esso e se tale somma è già oggetto di vincoli o cessioni.
È, poi, compito dell’INPS effettuare tutte le verifiche per l’individuazione del TFR/TFS cedibile e predisporre una “bozza di proposta di cessione“. L’interessato dovrà accettarla entro 30 giorni.
Dopo aver controllato che le somme richieste siano disponibili, l’Istituto di Previdenza è tenuto alla formale accettazione del contratto.
Una volta che è stato sottoscritto, il contratto di anticipo TFR/TFS è irrevocabile per il richiedente e, dunque, l’importo corrisposto non può essere restituito in anticipo.