Si sente spesso parlare di pensione di reversibilità, ma che cos’è? Ecco quali sono i diritti per il convivente e cosa c’è da sapere in merito
Come in tantissimi sicuramente già sapranno, la pensione di reversibilità viene data ai familiari di una persona deceduta. Questi, però, devono avere requisiti ben specifici, ma tale pensione spetta anche al convivente? Ecco cosa c’è da sapere sull’argomento in questione.
Come anticipato, quando si parla di pensione di reversibilità ci si riferisce ad una prestazione che viene erogata ai familiari di una persona trapassata, ma questa potrebbe anche spettare ad un soggetto convivente?
Chi ha solamente convissuto con il soggetto deceduto non ha diritto alla reversibilità, infatti, tale persona, ai fini della legge, non rappresenta né un coniuge e nemmeno altre figure che possono beneficiare di tale prestazione.
I soggetti che, invece, possono beneficiare della prestazione sono quelli che, anche se non sposati, hanno registrato la convivenza. Tale registrazione va fatta presso l’ufficio anagrafe del proprio Comune.
La Corte di Cassazione dice che i soggetti che possono ricevere tale prestazione sono i coniugi, le parti dell’unione civile e coloro che risultano essere conviventi e riconosciuti dal Comune di residenza.
Di conseguenza, se si è solamente conviventi e non vi è stata fatta dichiarazione al Comune al soggetto interessato non spetta la pensione di reversibilità.
Pensione di reversibilità: ai figli spetta? Ecco cosa c’è da sapere sull’argomento
La pensione di reversibilità è un argomento alquanto delicato e a volte, se non si è esperti, è difficile capire quando spetta e a chi spetta. I figli possono ricevere tale prestazione?
I figli possono ricevere la pensione di reversibilità, ma solamente se rispettano alcuni requisiti. Questi dovranno avere meno di diciotto anni quando uno dei genitori è deceduto, oppure i figli risultano inabili al lavoro. In questo caso, però, il figlio dovrà essere a carico del genitore e non vi sono limiti di età.
O ancora se il figlio ha più di diciotto anni, ma è studente e a carico del genitore trapassato. Inoltre, non deve essere lavoratore, deve frequentare scuole o corsi di formazione ed ha meno di ventuno anni.
Figli con più di diciotto anni a carico del genitore deceduto e non lavoratore. Inoltre, dovrà essere iscritto ad un corso di laurea ed avere meno di ventisei anni.