In alcuni casi, anche i nipoti possono presentare richiesta per il riconoscimento della Legge 104 e la fruizione dei permessi retribuiti e del congedo.
La Legge 104/1992 concede l’utilizzo dei permessi retribuiti ai familiari lavoratori di un disabile grave. Tra di essi rientrano anche i parenti e gli affini entro il terzo grado.
Anche il congedo straordinario può essere richiesto dai parenti e gli affini entro il terzo grado, ma la normativa impone il rispetto di ulteriori requisiti.
Il riconoscimento della Legge 104 ai nipoti del disabile, dunque, spetta solo nel caso in cui l’assistenza non possa essere garantita dagli altri familiari che ne hanno la priorità. Si tratta, in particolare, dei genitori (anche adottivi o affidatari), del coniuge, della parte dell’unione civile e del convivente di fatto del disabile in situazione di gravità.
Soltanto se tali soggetti hanno più di 60 anni, sono mancanti o sono affetti, a loro volta, da gravi patologie, il diritto di richiedere i permessi 104 passa agli altri familiari o affini entro il terzo grado.
Legge 104: cosa si intende per parenti e affini?
Quali sono i parenti entro il terzo grado che possono richiedere i benefici della Legge 104? Si tratta di:
- figli del disabile grave;
- nipoti (figli dei figli) del disabile grave;
- fratelli o sorelle del disabile grave;
- pronipoti, nipoti (figli del fratello o della sorella), zii del disabile grave.
Per esempio, i permessi retribuiti spettano al figlio che deve accudire la madre oppure al nipote che deve assistere il nonno.
Sono, invece, affini entro il terzo grado:
- suoceri;
- nonni del coniuge;
- cognati;
- bisnonni del coniuge;
- zii del coniuge;
- nipoti del coniuge.
Congedo straordinario: cosa prevede l’ordine di priorità?
Anche per la fruizione del congedo straordinario biennale retribuito è necessario rispettare un ordine di priorità, che slitta solo nelle ipotesi di mancanza, decesso o possesso di patologia invalidante dell’avente diritto.
La normativa stabilisce che il congedo può essere richiesto nel seguente ordine:
- coniuge convivente, parte dell’unione civile, convivente di fatto del disabile grave;
- genitori anche non conviventi del disabile grave;
- figli conviventi o non conviventi (in questo caso è necessario che fissino la residenza con il genitore disabile prima della richiesta di congedo);
- fratello e sorella conviventi;
- parenti o affini entro il 3° grado conviventi.
Di conseguenza, un nipote può presentare domanda per il congedo straordinario per prestare assistenza allo zio o al nonno affetti da disabilità grave soltanto se tutti gli altri beneficiari con precedenza non possono adempiere.
Per la concessione di tale agevolazione, inoltre, è obbligatorio il requisito della convivenza con il soggetto disabile bisognoso di assistenza.