I Buoni fruttiferi per i minori devono essere indicati nell’ISEE dai genitori? Chiariamo questo dubbio per evitare di commettere errori.
I Buoni intestati ai minori sono uno strumento di risparmio che in alcuni casi permette di raddoppiare il capitale iniziale.
Poste Italiane propone il Buono dedicato ai minori dal rendimento del 4,50% alla scadenza dopo 16/18 anni di sottoscrizione. Significa che intestare un Buono Fruttifero ad un bambino nato da poco consentirà al compimento della maggiore età di recuperare il doppio della cifra investita.
Tanti italiani scelgono di acquistare i Buoni essendo garantiti dallo Stato Italiano e godendo della tassazione agevolata del 12,50%. Il prodotto intestato ai minori può, nello specifico, essere sottoscritto presso un Ufficio Postale da uno zio, un nonno, il padrino o la madrina del bimbo o da un amico di famiglia. Un lettore chiede “Ho intestato un Buono Fruttifero ad un minore, i genitori devono inserirlo nella Dichiarazione Sostitutiva Unica?”
La DSU è la dichiarazione che indica la situazione patrimoniale ed economica del nucleo familiare. A tal proposito il dichiarante dovrà riportare qualsiasi fonte di reddito o di patrimonio di ogni membro della famiglia. Significa che nella DSU che servirà , poi, per il calcolo dell’ISEE vanno indicate non solo azioni, carte prepagate, conti correnti, obbligazioni ma anche Libretti di risparmio e i Buoni Fruttiferi Postali.
Il Buono è considerato patrimonio mobiliare e, dunque, va inserito nella Dichiarazione Sostitutiva Unica per non incorrere in pesanti sanzioni per aver fornito dichiarazioni false. La normativa, però, non specifica le conseguenze se i Buoni non vengono inseriti perché non si è a conoscenza del possesso.
Se si avvisano i genitori, invece, il Buono dovrà essere necessariamente inserito e, dettaglio fondamentale, a nome del bambino ossia dell’intestatario che fa parte del nucleo familiare.