I locatori o affittuari possessori di Legge 104 possono accedere a vantaggi relativi all’acquisto e all’affitto di un immobile?
I soggetti disabili che beneficiano della Legge 104 sono obbligati a stipulare un contratto di locazione tradizionale.
È contemplata l’ipotesi di cessazione anticipata del contratto di locazione, per la quale il proprietario può decidere, in presenza di determinati requisiti, di non rinnovare il contratto.
Anche nel caso in cui l’atto sia sottoscritto da soggetti disabili con Legge 104, dunque, il proprietario dell’immobile può evitare il rinnovo automatico della locazione dando un preavviso di almeno 6 mesi all’affittuario.
La legge, tuttavia, prevede che l’operazione possa avvenire solo in presenza delle seguenti circostanze:
- si vuole riservare l’immobile per scopo abitativo, commerciale, artigianale o professionale a se stessi, al coniuge, ai figli oppure ad un parente fino al secondo grado;
- il locatore è una persona giuridica, società o Ente pubblico con fini pubblici, sociali, cooperativi, assistenziali, culturali e vuole destinare l’immobile allo svolgimento di attività dirette a tali fini;
- l’affittuario dispone già di un altro immobile idoneo all’uso abitativo nello stesso Comune;
- l’immobile è situato in un edificio molto danneggiato che necessita di ristrutturazione o ricostruzione e la presenza dell’affittuario impedisce lo svolgimento di tali lavori;
- l’immobile fa parte di uno stabile che va totalmente ristrutturato, demolito o trasformato per creare nuove costruzioni;
- il conduttore non vive abitualmente nell’immobile senza giustificato motivo;
- il locatore vuole vendere l’immobile a terzi e non ha altre proprietà ad uso abitativo oltre alla prima casa.
Contratto di locazione con Legge 104: quando si può recedere?
Un lettore ha inviato il seguente quesito:
“Salve, ci sono facilitazioni con la Legge 104 per il pagamento dell’affitto? Ho 75 anni . Grazie mille“.
Chiariamo al nostro gentile Lettore che, ad esclusione delle ipotesi di mancato rinnovo e di recesso, non esistono specifiche regole per la locazione effettuata da soggetti disabili con Legge 104. Non ci sono, dunque, particolari sconti, agevolazioni fiscali o incentivi per favorire chi è affetto da disabilità o i loro familiari.
La normativa che disciplina il contratto di locazione, in tutte le sue fasi, è identica a quella prevista per tutti gli altri soggetti.
Per quanto riguarda il recesso, anche per l’affittuario beneficiario di Legge 104, se sussistono gravi motivi, si può rescindere il contratto in ogni momento, comunicando la propria decisione al locatore almeno 6 mesi prima.
I gravi motivi che permettono il recesso dell’affittuario (anche disabile) dal contratto di locazione sono i seguenti:
- fatto esterno alla volontà dell’affittuario;
- evento verificatosi in seguito alla conclusione del contratto;
- impossibilità al proseguimento della locazione per eccessiva gravosità economica, materiale o psicologica.
Per esempio, il recesso può essere chiesto in caso di trasferimento del luogo di lavoro, di perdita del lavoro o di problemi di salute insorti successivamente. Ma il recesso anticipato è previsto anche nelle ipotesi di danni strutturali dell’edificio o di scarsa igiene nell’ambiente.
Se l’affittuario è un disabile con Legge 104, può comunicare il recesso anche nel caso di un peggioramento del proprio stato di salute.
Chiariamo, tuttavia, che la sola disabilità , se già sussistente al momento della sottoscrizione del contratto, non è, da sola, una valida giustificazione. È, dunque, necessaria una condizione patologica sopravvenuta.
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