Scopriamo se sui Buoni Fruttiferi Postali si paga la ritenuta fiscale e qual è la capitalizzazione sugli interessi.
Sempre più piccoli risparmiatori scelgono i Buoni Fruttiferi come strumento per tutelare i propri soldi.
I Buoni di Poste Italiane sono garantiti dallo Stato Italiano e rappresentano, dunque, un investimento privo di rischi. Alla scadenza il titolare recupererà il capitale inizialmente versato più gli interessi accumulati nel tempo. Il valore del Buono si potrà scoprire fin dal momento della sottoscrizione utilizzando il simulatore presente sul portale dell’azienda.
Tra i vantaggi dei Buoni l’assenza di spese di apertura e di gestione nonché la tassazione agevolata sugli interessi del 12,50%. Facciamo alcune precisazioni proprio sugli interessi. Sono esenti dalla ritenuta fiscale? I Buoni Fruttiferi Postali emessi fino al 20 settembre 1986 sono esenti dalla ritenuta fiscale. Gli interessi maturati sui Buoni emessi dal 21 settembre 1986, invece, e fino al 31 agosto 1987 sono assoggettati alla ritenuta fiscale del 6,25%.
I Buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 sono assoggettati alla ritenuta fiscale del 12,50%. Successivamente la ritenuta è stata soppressa (DL del 1° aprile 1996 numero 239) e sostituita dall’imposta sostitutiva sugli interessi del 12,50%.
Passiamo ora alla capitalizzazione annuale degli interessi relativa ai Buoni Postali Ordinari. Il dubbio è se si basa sugli interessi lordi o netti. Tutto dipende dall’anno di emissione dei Buoni.
- C’è la capitalizzazione al netto della ritenuta fiscale sugli interessi dei Buoni emessi dal 21 settembre 1986 al 21 dicembre 1996 (serie Q, R ed S) per i primi 20 anni.
- C’è la capitalizzazione al netto dell’imposta sostitutiva per i Buoni serie S dal 1 gennaio 1997 al 30 giugno 1997.
- La capitalizzazione è al lordo dell’imposta sostitutiva per i Buoni serie T e successive emessi dal 1° luglio 1997.