In aumento il tasso di interesse in relazione alle rateazioni dei premi INALI e le sanzioni civili, il motivo e gli aspetti da conoscere in merito
A seguito del rialzo della BCE, arriva la comunicazione da parte dell’INAIL in merito all’aumento del tasso di interesse per la rateazione dei debiti inerenti ai premi assicurativi ed accessori, al pari della misura riguardante le sanzioni civili.
La decorrenza circa gli importi a partire dal venti settembre. Questa la data da tener presente a proposito dei cambiamenti relativi agli aspetti in questione.
Ciò è quanto emerge dalla circolare numero 42 del 18.09.2023 dell’Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro, spiega nel proprio approfondimento PMI.it.
L’ente infatti informa gli utenti interessati dell’aumento provocato da quanto di recente deciso da parte della Banca Centrale Europea, a proposito del rialzo sino al 4.50 per cento del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.
Per quanto riguarda i piani d’ammortamento che si legano alla rateazione dei debiti (premi assicurativi ed accessori) a partire dal 20.09, dunque, sono stabiliti con l’applicazione del tasso d’interesse del 10.50 per cento.
INAIL, dopo il rialzo BCE l’aumento de tassi di interesse dei primi e sanzioni civili: i dettagli
Desta dunque attenzione il tema legato all’aumento dei tassi di interesse dei premi INAIL e della misura inerente le sanzioni civili.
In relazione alle rateazioni in corso non vi sono cambiamenti circa i piani d’ammortamento già precedentemente determinati.
Passando invece poi alle sanzioni civili che si prevedono qualora vi fosse il mancato pagamento dei contributi o dei premi, così come nel caso del ritardo, con decorrenza dal 20.09 c’è l’applicazione del tasso del 10 per cento.
Sono previste, da parte dell’ente, sanzioni civili in misura ridotta per quanto concerne le aziende sottoposte a procedure concorsuali.
Dunque, considerando le novità che giungono dalla Banca Centrale Europea, si stabilisce che al fine della riduzione della sanzione civile per mancato oppure per ritardato pagamento “si applica il tasso del 5%”. (Articolo 1284, Codice Civile).
Nel “caso di evasione si applica il tasso del 7.00%” – Articolo 1284 Codice Civile maggiorato di 2 punti.
Il medesimo aumento scatta, con la stessa decorrenza, in merito alle sanzioni e alla rateazione INPS.
È possibile approfondire ulteriormente la tematica in questione, facendo riferimento alla circolare numero 42 del 18 settembre dell’INAIL, cliccando qui.