In caso di morte dell’intestatario di Buoni Fruttiferi Postali ecco cosa possono fare gli eredi per ottenere il rimborso.
Da anni molte famiglie sottoscrivono Buoni Postali soprattutto in caso di ricorrenze particolari, come nascite, battesimi, comunioni e addirittura matrimoni.
I Buoni Fruttiferi Postali (BFP) sono strumenti di risparmio emessi da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ma distribuiti da Poste Italiane che si possono sottoscrivere nei vari uffici postali ubicati sul territorio italiano. Ci sono vari tipi di Buoni Fruttiferi Postali che si differenziano in base alla durata e ai tassi di interesse che CDP ha recentemente alzato.
A proposito di Buoni Postali ecco l’e-mail di una lettrice: “Buongiorno. Mi chiamo Anna e insieme a mia sorella Alice anni fa abbiamo sottoscritto con nostra zia 16 Buoni Postali con un importo di 2.500 euro ciascuno, pari a 40mila euro totali. Sui Buoni è presente la clausola CPFR. In realtà, la zia ha voluto intestare i Buoni anche a una quarta persona in cui però io e mia sorella non abbiamo fiducia. L’anno scorso la zia è deceduta senza fare testamento; io e mia sorella siamo le sue eredi. Chiediamo come poter riscuotere i Buoni Postali senza paura che la quarta intestataria prenda la nostra quota. Grazie”.
Ecco come gli eredi possono riscuotere i Buoni Postali anche senza testamento
Alla morte di un intestatario i Buoni Fruttiferi Postali passano agli eredi che possono chiedere il rimborso. Bisogna però fare attenzione ad alcuni requisiti e condizioni.
Per prima cosa ricordiamo che, in base all’articolo 12 del decreto legislativo del 31 ottobre 1990 numero 346[1], i Buoni Postali non sono soggetti all’imposta di successione perché non sono compresi nell’attivo ereditario (stessa cosa vale anche per i titoli di Stato). Ciò significa che non dovranno essere indicati nella dichiarazione di successione.
Tuttavia, per dimostrare di essere eredi della cointestataria dei Buoni Postali e anche delle relative quote ereditarie in assenza di un testamento, il documento giuridico utile è la dichiarazione di successione. Questo documento dovrà essere presentato all’ufficio postale insieme alla ricevuta di avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate.
Tra l’altro considerando che si tratta di Buoni Postali con la clausola CPFR (Clausola di pari facoltà di rimborso) i Buoni potranno essere rimborsati solo dopo 60 o 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione alle poste. Il limite di tempo indicato non è previsto dalla legge ma dai “normali” tempi burocratici.
Attenzione: non è consentito il rimborso “a vista”, ovvero mediante vaglia postale, anche se allo sportello si presentano tutti i cointestatari dei Buoni.
Inoltre, al momento della presentazione della dichiarazione di successione, il direttore dell’ufficio postale (o un suo incaricato) dovrà fare firmare alle eredi anche un’altra dichiarazione. Con questa si chiede all’ufficio postale di liquidare i Buoni in quote uguali a quelle indicate nella dichiarazione di successione. In questo modo, il quarto intestatario non potrà pretendere l’intero importo dei Buoni.