I contribuenti che hanno deciso di aderire alla Rottamazione quater devono provvedere quanto prima per non perdere il diritto alla dilazione.
Chi ha debiti con il Fisco e ha presentato, entro lo scorso 30 giugno, la richiesta di Rottamazione delle cartelle esattoriali rischia di rimanere fuori dalla manovra.
Il 30 settembre 2023, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha concluso l’invio delle comunicazioni di accoglimento oppure di rigetto delle istanze. È, dunque, giunto il momento di effettuare i pagamenti ed estinguere i debiti.
L’unica eccezione riguarda coloro che, alla data del 1° maggio 2023, avevano residenza, sede legale oppure operativa presso uno dei Comuni elencati nell’Allegato 1 del cd. Decreto Alluvioni. Tali contribuenti, infatti, riceveranno le comunicazioni di accoglimento o rigetto entro il 31 dicembre 2023, perché la scadenza per la presentazione delle istanze è stata fissata per il 2 ottobre.
Rottamazione cartelle esattoriali: quando scadono i termini per il pagamento?
I debitori che hanno decido di aderire alla Rottamazione quater e che hanno ricevuto la lettera di accoglimento non hanno più tempo per ritardare la sanatoria della propria posizione con il Fisco.
Dovranno, infatti, adempiere sulla base del piano scelto, ossia in un’unica soluzione o a rate (per un massimo di 18).
Nel caso in cui hanno optato per il pagamento in un’unica soluzione, il saldo va effettuato entro il 31 ottobre 2023.
Nell’ipotesi di pagamento rateale, invece, bisogna seguire il seguente calendario:
- le prime due rate vanno versate entro il 31 ottobre 2023 ed entro il 30 novembre 2023;
- le altre rate, entro il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2024.
Per i soggetti che abitano nelle zone oggetto del Decreto Alluvioni, la prima (o unica) rata e la seconda sono posticipate di 3 mesi.
Per ciascuna data di scadenza, è consentito adempiere con massimo 5 giorni di ritardo. Se si paga successivamente, quindi, si perde il diritto alla sanatoria. Tale regola vale anche se non si versa una sola rata. È, infatti, essenziale non saltare alcun pagamento e rispettare tutte le scadenze, a seconda del piano indicato nella comunicazione ricevuta dall’Agenzia delle Entrate.
Modalità di versamento
Nella comunicazione di accoglimento dell’istanza di Rottamazione delle cartelle esattoriali sono contenuti anche i bollettini di pagamento (entro un massimo di 10, visto che gli altri sono inviati dopo la scadenza dell’undicesima rata).
Il pagamento può avvenire in base ad una delle seguenti modalità:
- con il servizio “Paga on-line”;
- tramite i servizi telematici delle banche, di Poste Italiane e degli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) che fanno parte del circuito pagoPA;
- attraverso la domiciliazione bancaria;
- recandosi presso gli sportelli dell’Agenzia Entrate Riscossione.
Nel caso in cui si desidera ricevere una copia della comunicazione oppure dei bollettini di pagamento, è possibile usufruire dell’apposito servizio online messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.