Hanno diritto all’Assegno di Inclusione anche i percettori del Reddito di Cittadinanza? Sì, ma solo in alcuni casi

Cosa succede ai titolari del RdC in seguito all’introduzione dell’Assegno di Inclusione? Vediamo quando c’è continuità tra le misure.

L’Assegno di Inclusione è il nuovo sussidio che, dal 1° gennaio 2024, verrà erogato in sostituzione del Reddito di Cittadinanza.

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I percettori del Reddito di Cittadinanza riceveranno automaticamente l’Assegno di Inclusione? – InformazioneOggi.it

Chi ha i requisiti per l’Assegno di Inclusione continuerà a percepire il Reddito di Cittadinanza fino al 31 dicembre 2023.

Ci sono, tuttavia, delle eccezioni, come nel caso di un’eventuale presa in carico da parte dei servizi sociali, che comporta la sospensione del Reddito di Cittadinanza. Alla fine della procedura, l’INPS erogherà nuovamente il sussidio, per poi, da gennaio, riconoscere l’Assegno di Inclusione.

Ai fini della determinazione del requisito reddituale per i percettori del Reddito di Cittadinanza, inoltre, non bisogna calcolare quest’ultima prestazione, che risulta irrilevante.

Le condizioni per accedere all’Assegno di Inclusione sono specificati nel Decreto Legge n.48/2023 (cd. Decreto Lavoro).

Possono ottenere la prestazione esclusivamente i nuclei familiari in cui ci sono:

  • soggetti disabili;
  • minorenni;
  • over 60;
  • persone in situazioni di svantaggio che partecipano a programmi di cura e assistenza tenuti dai servizi socio sanitari.

I beneficiari devono risiedere in Italia da almeno 5 anni, dei quali 2 in maniera continuativa.

Ulteriori requisiti per poter ricevere l’Assegno di Inclusione

La normativa prescrive il possesso di specifici requisiti economici. In particolare, sono richiesti:

  • ISEE fino a 9.360 euro;
  • reddito familiare non superiore a 6 mila euro, moltiplicato per il relativo numero della scala di equivalenza. La soglia si alza a 7.560 euro nel caso di nuclei familiari composti da soli over 76 oppure disabili;
  • patrimonio immobiliare fino a 30 mila euro, ad esclusione della prima casa con un valore non superiore a 150 mila euro;
  • patrimonio mobiliare non maggiore di 6 mila euro. Il limite è incrementato di 2 mila euro per ciascun familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10 mila euro, e di ulteriori mille euro per ogni minorenne successivo al secondo. Se ci sono membri disabili, la soglia aumenta di 5 mila euro o di 7.500 euro per ogni componente, a seconda della gravità della disabilità;
  • nessun membro deve possedere autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, navi, imbarcazioni da diporto o aeromobili.

Come abbiamo anticipato, il reddito familiare viene moltiplicato per la scala di equivalenza. Il parametro è 1, che viene incrementato, in caso di particolari caratteristiche dei membri della famiglia, nel seguente modo:

  • dello 0,5% per ogni componente disabile o non autosufficiente;
  • dello 0,4% per ogni membro sessantenne oppure over 60;
  • dello 0,4% per i maggiorenni con carichi di cura;
  • dello 0,3% per ogni altro componente maggiorenne con gravi problemi bio-psico-sociali;
  • dello 0,15% per ogni minore, fino a due;
  • dello 0,10% per ogni minore oltre il secondo.

All’interno del nucleo familiare percettore dell’Assegno di Inclusione, infine, non dovranno esserci disoccupati a causa di dimissioni volontarie da almeno 12 mesi, membri ricoverati presso strutture ospedaliere con retta a carico dello Stato o componenti sottoposti a misure cautelari o di prevenzione oppure destinatari di sentenze definitive di condanna nei 10 anni antecedenti.

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