Anche l’invalidità civile può essere revocata, se vengono meno specifiche circostanze. Scopriamo quali sono e cosa fare per non perdere il beneficio.
L’INPS eroga delle prestazioni e delle agevolazioni per tutelare i disabili che non possono lavorare.
Per beneficiarne, è necessario il riconoscimento della condizione di invalidità da parte di un’apposita Commissione medico-legale.
Dopo la concessione dei sussidi economici, tuttavia, potrebbero intervenire delle situazioni per le quali risulti necessaria la revoca o la sospensione delle prestazioni da parte dell’INPS.
La prima ipotesi di revoca si ha nel caso in cui il disabile non si presenti alla visita di revisione senza un valido motivo e senza giustificare l’assenza.
L’INPS, infatti, è tenuto alla verifica periodica della situazione sanitaria dei percettori delle prestazioni legate all’invalidità e, in caso di esito negativo, dispone la sospensione e la revoca delle stesse.
Quattro mesi prima della visita di revisione, viene inviata una lettera al paziente, con la quale si richiede di presentare la documentazione medica attestante l’invalidità. Se tale documentazione risulta idonea, la revisione si conclude positivamente con il solo accertamento della certificazione; in caso contrario, viene fissata una visita dinanzi alla Commissione medica.
Nel caso in cui, nel giorno della visita, l’interessato non possa presentarsi, deve inoltrare una valida giustificazione amministrativa o sanitaria. L’assenza non giustificata, dunque, è causa di sospensione e revoca delle agevolazioni.
La giustificazione può pervenire entro 90 giorni. Se viene ritenuta valida, viene programmata una nuova visita, altrimenti scatta la revoca definitiva dei benefici.
Revoca invalidità civile per omessa comunicazione dei redditi e per esito negativo alla revisione
L’invalidità civile viene revocata anche per omessa comunicazione dei redditi.
Chi, infatti, possiede un reddito che non rientra tra i parametri fissati dalla legge non ha diritto alle prestazioni legate all’invalidità civile.
I soggetti che non presentano la Dichiarazione dei Redditi o la Dichiarazione di responsabilità all’INPS sono costretti a fare i conti con la sospensione e la revoca dei sussidi economici.
La terza causa di revoca è l’esito negativo della visita di revisione.
Se, infatti, la Commissione medico-legale accerta che il paziente è stato interessato da un miglioramento delle proprie condizioni di salute, dispone la revoca dei benefici legati all’invalidità.
Specifichiamo, infine, che, nel caso in cui il paziente ritenga che la revoca dell’invalidità non sia legittima, ha la facoltà di presentare ricorso giudiziario.
Per farlo, non è necessario inviare una nuova richiesta amministrativa all’INPS, ma si può direttamente adire il giudice competente.