I lavoratori del settore scolastico possono beneficiare dei permessi 104 a ore? Sì, ma solo se rispettano specifiche condizioni.
La disciplina dei permessi 104 per il comparto della scuola è regolata dal CCNL/2007.
In particolare, i dipendenti possono scegliere se beneficiare di 3 giorni al mese di permesso retribuito oppure di 2 ore al giorno.
In quest’ultimo caso, spettano 2 ore giornaliere di permesso, se l’orario di lavoro è uguale o superiore a 6 ore oppure una sola ora, se l’orario lavorativo è inferiore alle 6 ore.
Non è, tuttavia, consentito il cumulo dei permessi 104 e dei permessi orari, che vanno ripartiti nel seguente modo:
- 2 ore di permesso giornaliero per ciascun giorno lavorativo in un mese;
- 3 giorni interi di permesso ogni mese;
- 18 ore al mese, da suddividere a seconda delle necessità del beneficiario.
Permessi 104 scuola: in quali casi si possono frazionare?
L’ARAN (l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) ha specificato che il personale scolastico ha diritto alla fruizione a ore dei permessi 104, ma alcuni dirigenti scolastici precludono ai dipendenti tale possibilità.
In questo caso, commettono un grave abuso della Legge 104, perché il CCNL/2007, all’art. 15, prevede esplicitamente che i dipendenti hanno diritto ai permessi retribuiti, sulla base di quanto stabilito dalla legge nazionale.
Un Orientamento Applicativo dell’ARAN relativo al Comparto Scuola, inoltre, sancisce che l’art. 15, comma 7, del CCNL 2006/2009 assicura la validità di tutte le norme che contemplano i permessi retribuiti non inseriti nello stesso articolo.
Determinazione delle ore di permesso: quale principio si applica?
Come vengono calcolati i permessi 104 per il personale del settore scolastico?
La disciplina è stata fissata dalla Circolare del Ministero per la Pubblica Amministrazione n.8/2008, che richiama un’importante modifica introdotta dal Decreto Legge 112/2008.
Nel dettaglio, evidenzia che il lavoratore disabile grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992, può fruire, in maniera alternata, di 2 ore di permesso giornaliero oppure di 3 giorni di permesso al mese.
Precisa, inoltre, che il limite delle 18 ore mensili, fissato dalla Legge n.133/2008, vale soltanto nell’ipotesi di frazionamento in ore dei 3 giorni di permesso e nel caso in cui il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento abbia già stabilito una divisione dei giorni di assenza in 18 ore.
Di conseguenza, il dipendente che fraziona i 3 giorni di permesso lavorativo in ore, il cui orario equivalga ad un ammontare maggiore di 18 ore, non può essere obbligato al rispetto di tale soglia.
Il principio si applica anche ai lavoratori caregivers di soggetti affetti da handicap grave.