Annullamento dei contributi con “Saldo e stralcio”? Non temere, la pensione può essere salvata

L’INPS ha comunicato la procedura per l’accredito dei contributi eliminati in seguito al “Saldo e stralcio”. Scopriamo in che modo si invia la domanda.

Il “Saldo e stralcio” è la manovra che consente ai debitori con il Fisco di annullare tutti i loro oneri. Durante l’operazione, tuttavia, potrebbe esserci una riduzione della posizione contributiva degli interessati.

procedura per il ricalcolo dei contributi annullati dal Saldo e stralcio
L’INPS ha comunicato la procedura per il riconteggio dei contributi annullati – InformazioneOggi.it

Attraverso la Circolare n. 86 del 10 ottobre 2023, l’INPS ha specificato in che modo i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni INPS possono riottenere i contributi che sono stati eliminati automaticamente, per effetto del “Saldo e stralcio“.

In particolare, la manovra (prevista dal Decreto Lavoro) ha interessato i debiti fino a mille euro.

L’annullamento di una parte della contribuzione incide, ovviamente, sul diritto alla pensione e anche sul suo importo. Per questo motivo, l’Istituto di Previdenza ha pensato ad un metodo per tutelare i lavoratori.

Nel dettaglio, la procedura interessa gli iscritti alle Gestioni INPS di:

  • artigiani e commercianti;
  • lavoratori autonomi agricoli;
  • committenti e professionisti iscritti presso la Gestione Separata.

Per salvare la propria posizione assicurativa, possono chiedere all’INPS il riconteggio dei debiti annullati dal “Saldo e stralcio.

Ricalcolo dei contributi annullati con il “Saldo e stralcio”: la procedura da seguire

Per l’istanza di riconteggio, possono essere utilizzati due Modelli, reperibili sul sito dell’INPS, all’interno del proprio Cassetto Previdenziale. Nel dettaglio:

  • quello per il ricalcolo dei debiti annullati ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge n. 119/2018, di importo fino a mille euro e affidati all’Agente di Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;
  • quello per il ricalcolo dei debiti annullati ai sensi dell’art. 1, comma 22, della Legge n. 197/2022, di importo fino a mille euro e affidati all’Agente di Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

All’interno della richiesta, il contribuente interessato dovrà:

  • inserire il numero della cartella esattoriale o dell’avviso di addebito oppure i periodi di contribuzione che sono stati annullati e per i quali si chiede il riconteggio;
  • indicare la modalità di pagamento, ossia in un’unica soluzione o rateale. In quest’ultimo caso, le rate devono essere di pari importo e il saldo della cifra contributiva conteggiata deve avvenire entro il 31 dicembre 2023;
  • dichiarare che intende saldare, entro il 31 dicembre 2023, quanto dovuto;
  • indicare la somma eventualmente pagata dal 1° gennaio 2023 al 30 aprile 2023. Quest’obbligo, tuttavia, vale solo per i debiti eliminati sulla base della Legge n. 197/2022.

Il richiedente deve, infine, compilare la sezione del Modulo dedicata alle ragioni per le quali intende richiedere il ricalcolo.

L’istanza di riconteggio deve essere inviata non oltre il 10 novembre 2023.

L’INPS ha il compito di esaminare le domande pervenute e le motivazioni specificate dai contribuenti e può, se lo ritiene opportuno, contattare i richiedenti per ottenere maggiori informazioni.

Alla fine, l’Istituto di Previdenza notifica l’esito dell’accertamento e, in caso di rigetto, ne evidenzia le ragioni.

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