L’Agenzia delle Entrate ha comunicato quali sono le spese mediche che si possono portare in deduzione in caso di invalidità e Legge 104.
È stata aggiornata la Guida alle agevolazioni fiscali sulle spese sanitarie dell’Agenzia delle Entrate, nella quale sono specificate le regole per usufruire delle detrazioni e delle deduzioni.
I documenti che consentono di accedere ai benefici sono le fatture, le ricevute e le quietanze relative a prestazioni mediche generiche o specialistiche, dalle quali risulti il codice fiscale o il numero di partita IVA del prestatore.
Sono, inoltre, validi i documenti attestanti l’invalidità o la menomazione e quelli relativi a spese sostenute dagli eredi per un soggetto deceduto.
Tale documentazione non va allegata alla Dichiarazione dei Redditi, ma va accuratamente conservata, in caso di controlli da parte del Fisco.
I soggetti disabili ai quali sono stati riconosciuti i benefici della Legge 104 hanno diritto alle deduzione e detrazioni su alcune spese mediche. Quali sono e a quali condizioni si può usufruire dell’agevolazione fiscale?
Spese mediche deducibili da soggetti disabili: l’elenco aggiornato
Le spese deducibili sono quelle relative all’acquisto di farmaci, all’erogazione di prestazioni di medici generici e di specialisti (in caso di invalidità grave e permanente o di menomazione).
Le spese per l’assistenza specifica sono quelle relative ai servizi e alle attività riconosciute per assicurare al paziente una migliore qualità della vita. Vi rientrano:
- i servizi resi da personale paramedico qualificato;
- le attività svolte da personale addetto all’assistenza di base o dagli operatori tecnico assistenziali;
- le prestazioni rese da educatori professionali e professionisti addetti ai servizi di animazione e terapia occupazionale;
- i servizi di ippoterapia e musicoterapia, se prescritti da uno specialista e svolti in un centro abilitato.
Non tutti i disabili, tuttavia, possono dedurre le spese mediche. L’agevolazione, infatti, è rivolta a:
- soggetti con riconoscimento dell’art. 4 della Legge 104/1992;
- persone con status di handicap, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge 104/1992;
- invalidi civili, di guerra e di lavoro;
- invalidi totali.
Per le spese mediche affrontate da soggetti disabili, la legge non prevede sempre una deduzione totale. Si ha, infatti, una deduzione parziale, nell’ipotesi in cui un invalido sia ricoverato in un istituto di cura. In tal caso, sono deducibili solamente i costi di assistenza specifica e le spese mediche.
I costi possono essere dedotti anche dai familiari del disabile.
Quali spese non sono deducibili?
Come abbiamo anticipato, non tutte le spese mediche affrontate dai soggetti disabili possono essere dedotte. Sono, infatti, escluse:
- le spese per le prestazioni rese da un pedagogista, perché quest’ultimo non viene considerato un professionista sanitario;
- le spese sanitarie specialistiche, come analisi e prestazioni chirurgiche. Fanno eccezione i costi per l’acquisto di dispositivi medici, per i quali si può ottenere la detrazione IRPEF al 19% entro l’importo massimo di 129,11 euro. Nel caso in cui il dispositivo medico sia fondamentale per il disabile (ad esempio, le stampelle), la detrazione viene attuata sull’intera cifra;
- i costi per aiutare un minore portatore di handicap nell’apprendimento, perché si tratta di un’attività essenzialmente pedagogica che non viene svolta da medici ma da operatori non sanitari.