È possibile richiedere il Bonus occhiali di 50 euro, ma il Governo è intervenuto di recente per chiarire un aspetto molto importante.
Il Bonus occhiali (detto anche Bonus vista) è un incentivo statale destinato a coloro che acquistano occhiali da vista e lenti a contatto correttive.
È stato introdotto dalla Legge n. 178 del 30 dicembre 2020, per salvaguardare il diritto alla protezione della vista anche di coloro che si trovano in difficoltà economiche.
Per perseguire tale scopo, è stato istituito, presso il Ministero della Sanità, il cd. Fondo per la tutela della vista, a cui sono stati destinati 5 milioni di euro per il triennio 2021-2023.
Possono richiedere il beneficio coloro che possiedono un ISEE non superiore a 10 mila euro annui. I fortunati riceveranno dei voucher una tantum del valore di 50 euro, per comprare occhiali da vista oppure lenti a contatto correttive.
La domanda può essere inviata fino al 31 dicembre 2023, tramite il sito web www.bonusvista.it.
Di recente, però, il Ministero ha comunicato che i fondi sono quasi esauriti e non si può più richiedere l’agevolazione per le compere già effettuate ma solo per quelle ancora da compiere, ma non oltre il prossimo 31 dicembre.
Se i richiedenti, al termine della domanda, dovessero ricevere l’avviso “Platfond esaurito“, possono riprovare nei giorni seguenti, perché potrebbero essere disposte nuove risorse, derivanti dalla scadenza di buoni annullati oppure non usati entro 30 giorni dall’erogazione.
Come si ottiene il Bonus occhiali e in che modo va utilizzato?
Tutti coloro che intendono ottenere il Bonus occhiali da 50 euro devono collegarsi al sito predisposto dal Ministero della Salute e accedere all’Area riservata attraverso le credenziali digitali SPID, CIE o CNS.
La procedura rimarrà attiva fino al prossimo 31 dicembre.
La Legge istitutiva ha individuato due modalità di fruizione del Bonus occhiali:
- sotto forma di voucher, per gli acquisti futuri. In questo caso, dopo la verifica delle condizioni specificate, è possibile scaricare il buono dall’Area riservata della piattaforma web, per utilizzarlo entro 30 giorni dall’emissione;
- chiedendo il rimborso per gli acquisti compiuti dal 1° gennaio 2021 fino cinquantanovesimo giorno dalla pubblicazione del Decreto nella Gazzetta Ufficiale. L’interessato dovrà specificare, oltre ai dati anagrafici e reddituali, anche l’IBAN del conto corrente sul quale accreditare il rimborso e allegare una copia della fattura o dello scontrino che dimostrano l’avvenuto acquisto.
Dallo scorso 3 luglio, tuttavia, non è più consentito ottenere il rimborso delle spese effettuate ma solo l’emissione di buoni da spendere presso i punti vendita convenzionati, reperibili nella sezione “Dove usare il buono” della piattaforma online.