Esiste un metodo per ottenere l’indennità di disoccupazione anche se è stata prestata attività lavorativa per un breve periodo. Scopriamo in che modo.
Oltre alla prestazione di disoccupazione che spetta ai lavoratori in Italia, ce n’è un’altra che coinvolge coloro che hanno lavorato per brevi periodi in un altro Stato.
L’INPS eroga una particolare tipologia di sussidio di disoccupazione, rivolto agli italiani che hanno prestato, per un determinato periodo di tempo, attività lavorativa all’Estero e che, poi, sono rimpatriati, versando in stato di disoccupazione per licenziamento oppure per mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale.
Questa forma di indennità viene determinata in base agli stipendi convenzionali, il cui importo è fissato ogni anno da Decreti Ministeriali.
Per il riconoscimento di tale prestazione, gli interessati devono possedere una serie di requisiti. Nello specifico:
- essere ritornati in Italia entro 180 giorni dalla data di interruzione del rapporto lavorativo;
- aver compilato la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID) entro 30 giorni dalla data del ritorno in Italia.
La peculiarità principale dell’indennità di disoccupazione per i rimpatriati è che, a differenza della Naspi, non impone lo svolgimento di un periodo minimo di attività lavorativa estera, specialmente per la prima richiesta.
Questo significa che è anche possibile svolgere mestieri per un arco di tempo molto breve e avere comunque diritto al sussidio di disoccupazione.
Indennità di disoccupazione per lavori all’Estero: a quanto ammonta e come si richiede?
La cifra spettante a titolo di indennità di disoccupazione per lavoratori rimpatriati è pari al 30% dello stipendio convenzionale dell’anno di riferimento, sancito dai Decreti Ministeriali.
Il sussidio può essere percepito per massimo 180 giorni, tranne nel caso in cui il lavoratore interessato non abbia comunicato la disponibilità al lavoro entro 7 giorni.
Si tratta di una prestazione versata a domanda e, a tal fine, bisogna inviare una serie di certificazioni. Nel dettaglio:
- i soggetti che hanno svolto attività lavorativa in uno Stato appartenente all’Unione Europea, devono allegare il documento portatile U1, che contiene l’indicazione dei periodi di assicurazione, della data, delle ragioni alla base dell’interruzione del lavoro e della qualifica del lavoratore. Bisogna, poi, allegare i documenti che attestano lo svolgimento dell’attività lavorativa all’Estero;
- i soggetti che hanno lavorato in uno Stato extracomunitario devono inviare una specifica dichiarazione comprovante il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto, redatta dal datore di lavoro estero oppure dall’autorità consolare.
La domanda deve essere inoltrata all’INPS in modalità telematica, attraverso l’apposito portale disponibile nella sezione MyINPS oppure telefonando al numero verde o rivolgendosi a un CAF o a un patronato.