Il fermo amministrativo può essere disposto soltanto al ricorrere di specifiche circostanze. Esiste un limite all’ammontare del debito? Vediamo cosa stabilisce la legge.
Il fermo amministrativo è una misura che viene attuata nei confronti dei contribuenti che hanno debito con il Fisco.
Funge, dunque, da garanzia per l’estinzione del debito; nel caso di persistente inadempienza, infatti, si può proseguire con il pignoramento e la vendita all’asta del veicolo, per soddisfare la pretesa creditoria.
Lo scopo del fermo amministrativo è proprio quello di evitarne l’uso, per impedire l’usura o il danneggiamento, in vista di un futuro pignoramento.
Allo stesso tempo, il veicolo su cui grava il fermo non può essere radiato dal PRA, demolito oppure esportato.
Fermo amministrativo: quando può essere stabilito?
La normativa prevede che l’Agenzia delle Entrate possa predisporre il fermo amministrativo soltanto per i debiti superiori a 800 euro. Se, invece, il debitore possiede più veicoli, si può bloccare il secondo mezzo soltanto se l’ammontare del debito è maggiore di 2 mila euro.
In ogni caso, il fermo amministrativo è preceduto da un preavviso di 30 giorni ma, nel caso in cui, dovessero sorgere dei dubbi, si può verificarne la presenza sull’app o sul sito ufficiale dell’ACI (l’Automobile Club Italia).
Si tratta di un servizio gratuito e senza obbligo di registrazione. Per utilizzarlo bisogna andare sul portale ufficiale dell’ACI o sull’app e accedere con le credenziali digitali SPID o CIE.
È richiesto, poi, l’inserimento del numero di targa della vettura, la selezione della tipologia di veicolo (per esempio, automobile oppure moto) e la specificazione del codice fiscale del proprietario.
A questo punto, se è stato predisposto il fermo o il pignoramento del bene, comparirà un messaggio con tutte le informazioni specifiche. In caso contrario, non ci saranno avvisi.
Revoca e opposizione del fermo: i requisiti per richiederle
Il fermo può essere revocato soltanto in seguito al saldo del debito con il Fisco.
Dopo l’avvenuto pagamento, inoltre, potrebbero essere necessari tra i 3 e i 15 giorni affinché al veicolo possa essere di nuovo concesso di circolare.
Il contribuente, tuttavia, ha la facoltà di opporsi al fermo, ai sensi dell’art. 52, comma 1, lettera m-bis del Decreto Legge n.69/2013.
Entro 30 giorni dal ricevimento del preavviso, il proprietario, professionista o imprenditore registrato con partita IVA, può inviare una domanda, correlata dalla dovuta certificazione, comprovante che il veicolo è indispensabile per lo svolgimento della sua attività.
In questi casi, infatti, il fermo non può essere apposto e verrà revocato. Lo stesso principio vale anche per gli anziani e per i disabili con Legge 104.