I contribuenti devono verificare che l’importo della TARI sia adeguato e richiedere una riduzione se eccessivo.
I rifiuti prodotti in una seconda casa saranno sicuramente meno rispetto a quelli di una prima casa. Si conseguenza l’importo deve essere ridimensionato.
La TARI è la tassa sulla spazzatura il cui importo si calcola in base a due componenti differenti più altri criteri adottati dal Comune in cui la casa è ubicata. Le regole specifiche sono stabilite dagli enti locali entro il 31 luglio dell’anno in corso. Oltre alle somme relative ad ogni tipologia di utenza si individuano anche le agevolazioni che i cittadini possono richiedere.
Chi ha una seconda casa, ad esempio, non consumerà gli stessi rifiuti in entrambi gli immobili di proprietà. Il fatto che sia seconda casa, infatti, lascia presupporre che il tempo trascorso in questo immobile sia limitato. Di conseguenza la TARI dovrà essere commisurata alla produzione dei rifiuti nel secondo immobile.
Non tutti i contribuenti, però, sono a conoscenza di questa pratica. I Comuni non tengono conto della differenza tra prima e seconda casa e penalizzano i cittadini, soprattutto i non residenti. Questi devono pagare un importo della TARI pieno, come qualsiasi altro residente. Ebbene, i Giudici della Commissione Tributaria regionale della Toscana sono intervenuti per modificare questa prassi.
La sentenza di riferimento è la numero 26 del 2022. Se il regolamento comunale non prevede un riproporzionamento della tassa allora deve essere considerato illegittimo. I non residenti non possono essere equiparati ai residenti con riferimento alla produzione dei rifiuti.
Di conseguenza i contribuenti possono impugnare l’avviso di pagamento per autotutelarsi rivolgendosi all’Ufficio Tributi del Comune in cui è ubicata la seconda casa. Potrà così richiedere che il pagamento venga ricalcolato. Nel caso in cui il Comune rifiutasse di procedere con il ricalcolo, allora il cittadino potrebbe impugnare il pagamento presso la Commissione Tributaria provinciale.