I familiari più stretti del defunto hanno diritto alla cd. quota di legittima. Come viene calcolata? Scopriamo cosa stabilisce la legge.
Ci sono alcuni eredi che hanno una posizione privilegiata rispetto agli altri, perché a loro spetta una parte predefinita del patrimonio ereditario.
Si tratta di una parte che non può essere ridotta per alcun motivo. Stiamo parlando della quota di legittima, che viene assegnata di diritto ai cd. eredi legittimari.
Gli eredi legittimari sono il coniuge (o l’unito civilmente) e i figli (naturali, legittimi o adottivi) del defunto oppure, se mancano, gli ascendenti con priorità di grado. Di conseguenza, i genitori (biologici o adottivi) del defunto possono ricevere la quota di legittima solo se non ci sono figli.
La determinazione della quota varia a seconda del numero di legittimari e del loro status, perché anche tra gli eredi vige un ordine gerarchico.
Suddivisione del patrimonio tra i legittimari: le regole del codice civile
Innanzitutto, l’importo va calcolato sull’intero patrimonio ereditario, cioè quello lasciato dal defunto al momento del decesso e che comprende beni mobili e immobili, crediti e debiti e le donazioni effettuate in vita.
In base a quanto stabilito dal codice civile, il valore della quota di legittima dipende da quanti sono gli eredi legittimari esistenti.
Come abbiamo anticipato, il coniuge (o l’unito civilmente) partecipa solo con i figli, con esclusione di tutti gli ascendenti.
Ovviamente, se manca uno degli aventi diritto, si accresce la quota di eredità spettante agli altri. Nel dettaglio:
- se c’è un figlio unico, ha diritto al 50% dell’eredità;
- se ci sono più figli, si dividono i 2/3 dell’eredità in parti uguali;
- il coniuge senza figli riceve il 50% dell’eredità;
- se ci sono il coniuge e un solo figlio, ognuno ha diritto a 1/3 dell’eredità;
- in presenza del coniuge e di più figli, il 50% dell’eredità va ai figli (che dovranno suddividere la loro quota in parti uguali) e 1/4 va al coniuge;
- se ci sono ascendenti più prossimi, ricevono 1/3 dell’eredità, che dovrà essere suddivisa in parti uguali tra i familiari che hanno lo stesso grado di parentela con il defunto;
- se ci sono ascendenti e il coniuge, 1/2 dell’eredità spetta al coniuge e 1/4 viene diviso tra gli ascendenti.
Oltre alla quota di legittima, il defunto può disporre, tramite il testamento, di un’altra parte del patrimonio, la cd. quota disponibile. Quest’ultima può essere suddivisa dal de cuius nel modi in cui preferisce.
Se non viene fatto testamento, anche la quota disponibile sarà suddivisa tra i legittimari. Per cui, se non ci sono eredi legittimari, sull’eredità non gravano vincoli.