Cosa succede se non si inviano i dati identificativi del conducente in seguito alla notificazione di una multa stradale? I giudici non hanno dubbi.
All’interno del verbale che contiene la multa stradale è inserito anche l’invito a comunicare i dati personali del conducente, per l’eventuale decurtazione dei punti dalla patente.
Se non si provvede, si rischia una seconda multa, cha va da 291 a 1.166 euro.
Ma la comunicazione dei dati del conducente è obbligatoria anche nell’ipotesi in cui si intenda presentare ricorso contro la multa e, dunque, impugnare il verbale?
Al riguardo, l’orientamento maggioritario della giurisprudenza è quello espresso dal Giudice di Pace di Pisa, con la sentenza n. 592 del 19 ottobre 2023.
È stato stabilito che, in caso di opposizione contro il verbale di infrazione, sorge l’obbligo di comunicare i dati personali del guidatore soltanto con la pubblicazione della sentenza e il rigetto del ricorso. Nel caso in cui, infatti, il ricorso venga accolto, non verrà irrogata alcuna sanzione.
In altre parole, fino a quando non c’è una decisione definitiva, non c’è pericolo di una seconda multa per la mandata specificazione dei dati identificativi.
Comunicazione dei dati anagrafici del conducente che ha ricevuto la multa stradale: il parere della Corte di Cassazione
La decisione del Giudice di Pace di Pisa segue l’orientamento della Cassazione, espresso con l’ordinanza 24012/22.
Secondo la Suprema Corte, la necessità di comunicare le informazioni anagrafiche e il numero della patente del conducente sorge solo in caso di rigetto dell’opposizione presentata contro il verbale.
Nell’ipotesi di vittoria dell’opponente, invece, il verbale viene annullato e, dunque, non sussiste alcun obbligo.
I risvolti di tale sentenza sono molto importanti perché i conducenti che sono stati multati non devono subito fornire i propri dati ma, solo in caso di rigetto di un eventuale ricorso, dovranno adempiere, dopo aver ricevuto una seconda comunicazione da parte dell’Amministrazione.
Segnaliamo, infine, che ci sono anche delle decisioni in cui si adotta l’interpretazione opposta a quella appena illustrata.
Per esempio, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18027/2018, ha specificato che l’onere di invio dei dati del conducente esiste indipendentemente dalla presentazione del ricorso contro la multa e che, dunque, non bisogna attenderne l’esito per l’adempimento. In tale ipotesi, tuttavia, la possibile decurtazione dei punti dalla patente di guida verrà effettuata soltanto alla fine del procedimento e, dunque, se il ricorso viene rigettato.
Secondo altre pronunce, inoltre, la necessità di comunicare le informazioni anagrafiche del guidatore sussiste anche nell’ipotesi di impugnazione del verbale ricevuto e, quini, il termine non viene sospeso in attesa della decisione.